Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26956/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il delitto di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (art.110 c.p., DPR 9/10/1990 n.309 e artt. 73, 80 d.P.R.). Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha motivato adeguatamente la non applicazione di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) ai sensi dell'art.275, comma 3-bis c.p.p., sostenendo che il rischio di allontanamento sarebbe escluso col presidio elettronico; contesta inoltre che il Tribunale abbia valutato senza fondamento il rischio di reiterazione del reato e abbia attribuito all'imputato un ruolo di intermediario e logistico non coerente col capo di imputazione, chiedendo una rivalutazione favorevole in termini di misura cautelare più lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione specifica e congrua per escludere l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sulla base degli elementi probatori: ruolo organizzativo e logistico dell'imputato (oltre il mero trasporto), uso di strumenti criptati, contatti con i membri del clan anche dopo i fatti (fino al 7/02/2023 e oltre), e precedenti penali che delineano la personalità criminale. Tali elementi giustificano il rischio di reiterazione e la scelta della custodia in carcere; la Corte ha inoltre richiamato la conformità della motivazione ai principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Lovisi). Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata disposta anche la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge (art.94 disp. att.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa al concorso di persone nel reato; utilizzata per contestare la partecipazione dell'indagato in un'attività illecita collegata ad altri soggetti.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (legge stupefacenti), artt. 73, commi 1 e 6; 80, comma 2

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali che qualificano e aggravano il traffico di stupefacenti; applicate per inquadrare la condotta (detenzione, trasporto, cessione di cocaina in ingente quantità) e per l'aggravante dell'ingente quantitativo e del numero di persone coinvolte.

  • art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice del riesame di valutare espressamente l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto a tale obbligo con motivazione specifica e congrua rispetto al rischio di reiterazione.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente di desumere le esigenze cautelari inerenti al pericolo di reiterazione dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tale parametro per valutare il rischio di recidiva.

  • Sez. U., n. 20769 del 28/04/2016 (pronuncia Lovisi)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'obbligo di motivazione specifica quando si rifiuta una misura meno afflittiva: il Tribunale del riesame deve confrontarsi con i criteri rilevanti e motivare sull'adeguatezza delle alternative; la Corte ha ritenuto osservato tale principio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul regolamento delle spese in sede di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in base a questa disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione sulle comunicazioni da fare al direttore dell'istituto penitenziario in caso di conferma della custodia cautelare: la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento per gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • Se il giudice rifiuta una misura meno afflittiva deve fornire motivazione specifica e confrontarsi con le circostanze concrete ai sensi dell'art.275 c.p.p.; argomentazioni generiche o omissioni motivazionali possono essere censurate in cassazione.
  • La 'personalità' dell'indagato può essere desunta non solo dai precedenti penali ma anche dalle modalità del reato, dal ruolo svolto nell'organizzazione criminale e dalle comunicazioni intercorse (anche post evento): tali elementi sono rilevanti per il pericolo di reiterazione.
  • Il braccialetto elettronico non è automaticamente idoneo a escludere il rischio di reiterazione: se sussistono elementi che indicano una capacità o propensione a coordinare attività illecite (es. ruolo logistico, uso di strumenti criptati, contatti prolungati), il giudice può ritenere necessaria la custodia in carcere.
  • La mera ipotesi che l'indagato possa contattare altri gruppi criminali deve essere sorretta da elementi concreti; tuttavia, se ci sono prove di rapporti continuativi o di funzioni intermediarie, anche la previsione di future collaborazioni può giustificare misure più afflittive.
  • Un tentativo difensivo di ottenere una rivalutazione del fatto (attuando una nuova valutazione del merito probatorio) è inammissibile in sede di legittimità se il ricorso si limita a proporre una diversa lettura non confrontandosi adeguatamente con le motivazioni del giudice del riesame.
  • Precedenti penali rilevanti e modalità gravi del fatto rafforzano l'apprezzamento del pericolo di reiterazione e la necessità di misure cautelari più incisive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.