Cassazione Penale, Ordinanza n. 05690/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciato dal G.u.p. di Foggia nei confronti di un imputato per rapina ai danni di una persona anziana, con concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevalenti sulle aggravanti contestate. L’imputato ricorre per cassazione deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione degli artt. 143 e 178 c.p.p. e del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, perché la sentenza di patteggiamento non sarebbe stata tradotta nella lingua a lui comprensibile, nonostante dagli atti emergerebbe che non comprendeva l’italiano. Invoca la nullità della sentenza per omessa traduzione, richiamando anche un recente orientamento delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla mancata traduzione della sentenza non rientri tra i motivi tassativamente ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., limitati ai profili attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata definita la vicenda
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi, non comprensivi della doglianza sulla mancata traduzione della sentenza
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
è la norma invocata per dedurre la violazione di legge processuale relativa alla traduzione della sentenza
art. 143 cod. proc. pen.
richiamato come parametro della pretesa violazione del diritto alla traduzione degli atti
art. 178 cod. proc. pen.
richiamato come norma sulla nullità per violazione di disposizioni concernenti l’assistenza dell’imputato
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32
richiamato in tema di traduzione degli atti nel procedimento penale
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
richiamato per affermare che il ricorso contro sentenza di patteggiamento dopo la novella deve essere trattato de plano
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale catalogo è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata traduzione della sentenza di patteggiamento non integra, di per sé, uno dei motivi tassativi di ricorso previsti per il patteggiamento, salvo che sia dedotta come vizio attinente all’effettiva espressione della volontà dell’imputato nei limiti consentiti dalla norma.
- Quando il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è proposto dopo la novella del 2017 ed è fondato su motivi non consentiti, la Corte può trattarlo de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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