Cassazione Penale, Sentenza n. 4754/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) del profitto dei reati contestati (artt. 110 c.p., 10-quater d.lgs. n.74/2000). Il ricorrente deduce un'unica censura: errata applicazione dell'art. 321, comma 2, c.p.p., per aver ritenuto sussistente il "periculum in mora" sulla base di argomenti generici (volatilità del denaro e possibilità di dispersione dei beni) senza una motivazione concreta e attuale collegata alla situazione specifica (il ricorrente era già a conoscenza delle indagini, si mostrava collaborativo e non aveva posto in essere atti idonei a disperdere il patrimonio).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio che, anche nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p., il giudice è tenuto a motivare in maniera concisa e specifica anche sul "periculum in mora" (ossia sul concreto e attuale pericolo di dispersione o sottrazione dei beni nelle more del giudizio), salvo il caso delle cose la cui fabbricazione/uso/detenzione costituisca di per sé reato (art. 240 c.p.). Nel caso concreto la motivazione del Tribunale è risultata assente o meramente apparente perché fondata su considerazioni generiche (oscillazioni di valore del denaro, possibilità di cessione dell'immobile) e non su elementi attuali e specifici che giustificassero l'anticipata ablazione. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, c.p.p.
Il giudice che dispone il sequestro finalizzato alla confisca deve motivare anche sul "periculum in mora" con riferimento alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo; la sola constatata confiscabilità del bene non è di per sé sufficiente, salvo i casi espressamente esclusi.
art. 240 cod. pen.
Indica le categorie di beni che possono essere confiscati; per le cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisce reato la motivazione sul "periculum" può limitarsi all'appartenenza del bene al novero delle cose confiscabili, poiché manca il presupposto della sentenza di condanna.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Prevede la confisca obbligatoria (diretta o per equivalente) per determinate ipotesi tributarie; tuttavia la natura obbligatoria della confisca non esime il giudice del sequestro dall'obbligo di motivare il periculum quando il sequestro precede la pronuncia definitiva.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
art. 324, comma 7, c.p.p.
Regola il divieto di restituzione per le cose oggettivamente criminose; in tali casi il riesame si concentra sull'illiceità intrinseca del bene e la motivazione del sequestro può avere diversa portata.
art. 316 cod. proc. pen.
Sequestro conservativo volto a garantire l'effettività di pretese pecuniarie: parallelo utile a comprendere che anche per provvedimenti conservativi è richiesta motivazione collegata all'esigenza di preservare l'efficacia della futura pronuncia.
art. 27, comma 2 Cost.; art. 6 CEDU; Prot. 1, art. 1 CEDU
art. 27, comma 2 Cost.; art. 6 CEDU; Prot. 1, art. 1 CEDU
Principi costituzionali e convenzionali (presunzione di non colpevolezza; diritto a un giusto processo; tutela della proprietà) che impongono limiti e garanzie anche nell'adozione di misure cautelari reali e giustificano l'onere motivazionale specifico circa la necessità anticipatoria della confisca.
art. 52, § 1, Carta dei diritti fondamentali dell'UE; sent. C-482/17
art. 52, § 1, C.F.D.U.E.; C-482/17
Riflette il principio di proporzionalità nell'ordinamento UE: gli strumenti adottati non devono andare oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi legittimi, principio richiamato per valutare la proporzionalità delle misure cautelari reali.
Regolamento (UE) 2018/1805 e Direttiva 2014/42/UE
Reg. 2018/1805; Direttiva 2014/42/UE
Norme e "considerando" europei che richiamano la necessità di rispettare proporzionalità, adeguatezza e gradualità nelle misure di congelamento e confisca; sono citate a sostegno dell'onere motivazionale e del principio di proporzionalità.
Massime di principio
- Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare, anche sinteticamente ma concretamente, sul "periculum in mora": non basta richiamare la confiscabilità del bene o la sua genericamente "volatilità".
- La valutazione del pericolo deve essere attuale e riferita alle circostanze specifiche del caso (comportamenti dell'indagato, atto di disposizione dei beni, assetto patrimoniale, possibilità di occultamento o trasferimento), valutate al momento dell'adozione della misura.
- La natura fungibile del bene (es. denaro) non esenta dall'onere motivazionale: occorre spiegare perché, concretamente, quel denaro rischia di venir disperso o reso inefficace rispetto alla futura confisca.
- La sola previsione normativa di confisca obbligatoria non determina automaticamente la necessità del sequestro anticipatorio; la "confiscabilità" non sostituisce la prova del periculum.
- Per i beni la cui detenzione o uso costituisce per se reato (art. 240 c.p.) la motivazione sul periculum è più limitata e può consistere nella sola qualificazione del bene come oggettivamente criminose, ma negli altri casi il giudice deve esporre le ragioni dell'impossibilità di attendere la pronuncia definitiva.
- Difesa strategica: se si contesta un sequestro finalizzato alla confisca, evidenziare elementi che smentiscono il periculum (conoscenza delle indagini, cooperazione, assenza di atti dispositivi, immobilità degli strumenti finanziari, gravami/iscrizioni) può indurre il riesame favorevole.
- In presenza di motivazione generica o assente sul periculum è possibile ottenere l'annullamento con rinvio: la Corte di cassazione ammette il vizio per mancanza o apparenza della motivazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
- Prosecutori e giudici di merito dovrebbero documentare con elementi probatori concreti il rischio di dispersione (transazioni recenti, movimenti sui conti, società veicolo, trasferimenti all'estero, mancanza di garanzie) per sostenere il sequestro cautelare.
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