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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12459/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Con un primo motivo ha dedotto carenza di motivazione sulla finalità di spaccio, sostenendo che tale finalità sarebbe stata desunta in modo illogico dalle modalità di occultamento della sostanza dopo la notifica di un'ordinanza cautelare in altro procedimento e lamentando anche il mancato sequestro di una somma di denaro. Con un secondo motivo ha censurato la motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, ritenuta non adeguata e proporzionata alla condotta ai sensi dell'art. 27 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e comunque infondato, poiché la motivazione di merito indicava in modo logico la sussistenza della finalità di spaccio valorizzando il possesso di cocaina, di un bilancino di precisione, di ritagli di cellophane, le modalità di occultamento della sostanza e l'assenza di altri mezzi di sostentamento. Ha ritenuto anche il secondo motivo non consentito, poiché attinente al trattamento sanzionatorio, sorretto da motivazione sufficiente e logica, con espresso richiamo alle circostanze fattuali e ai precedenti della stessa indole. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; la Corte considera logicamente desumibile la finalità di spaccio dal complesso degli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla proporzionalità della pena; la Corte non accoglie la censura perché la commisurazione sanzionatoria risulta adeguatamente motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'onere delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 86 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se la parte non è in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una doglianza che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento delle emergenze processuali.
  • La finalità di spaccio può essere desunta in via logica da plurimi indici fattuali, tra cui il possesso di strumenti tipicamente collegati all'attività di spaccio, le modalità di occultamento della droga e l'assenza di altre fonti lecite di sostentamento.
  • Le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una contestazione del merito e la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è adeguata quando il giudice di merito dia conto degli elementi fattuali rilevanti e dei precedenti specifici dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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