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Ordinanza

Ordinanza n. 736/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Area interventi Diretti Municipi 5-9, Unità interventi Edilizi Maggiori Municipio 8, datato 30 marzo 2026, recante declaratoria di “improcedibilità della dichiarazione di efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività condizionata, ai sensi degli artt. 23 e 23bis, DPR 380/2001, Prot. n. 404577/2025, JPE/20368/2025 trasmessa in data 28/07/2025”.

Giustizia amministrativa202602090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che gli interessi dei ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelati mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare di sospensione del provvedimento. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 7 aprile 2027 per la trattazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di declaratoria di improcedibilità della dichiarazione di efficacia di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività condizionata ai sensi degli artt. 23 e 23-bis d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano del 30 marzo 2026, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità della dichiarazione di efficacia della SCIA condizionata presentata il 28 luglio 2025 ai sensi degli artt. 23 e 23-bis d.P.R. 380/2001. È stata inoltre proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La SCIA oggetto del provvedimento impugnato è stata presentata ai sensi di questa disposizione; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 23-bis d.P.R. 380/2001

    La SCIA condizionata oggetto della controversia è stata presentata anche ai sensi di questa disposizione; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice ha utilizzato il potere di fissare sollecitamente l'udienza di merito, ritenendo tale misura sufficiente a tutelare gli interessi dei ricorrenti.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della tutela cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale soluzione è ritenuta adeguata alla tutela degli interessi della parte.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che gli interessi della parte possano essere adeguatamente tutelati dalla rapida definizione del merito, può fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione cautelare dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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