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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28467/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, fondato su studi di settore e su elementi di antieconomicità e incongruenze nei dati dichiarati da una società che gestiva uno stabilimento balneare con attività di bar, ristorazione e organizzazione di eventi. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l'accertamento e la commissione regionale aveva confermato il primo grado ritenendo che gli elementi presuntivi dell'ufficio non fossero suffragati da ulteriori dati e che, comunque, il contribuente avesse fornito prova contraria, dimostrando che le perdite erano riconducibili a investimenti per la ristrutturazione dell'azienda, cui sarebbero seguiti utili negli anni successivi. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., perché la CTR avrebbe richiamato in modo inconferente il redditometro e avrebbe omesso di specificare e valutare criticamente le prove e gli elementi forniti dall'ufficio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello, sostenendo che il giudice regionale avrebbe deciso in base a considerazioni astratte senza esaminare i numerosi elementi posti a fondamento della pretesa impositiva (incongruenze dei ricavi dichiarati, anomalie contabili, antieconomicità, dati del cluster, superfici, costi di materie prime, beni strumentali, rideterminazione dei maggiori imponibili).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dalla sentenza impugnata era comunque desumibile, sia pure sinteticamente, l'iter logico-argomentativo della CTR: i dati degli studi di settore hanno natura presuntiva e devono essere corroborati da ulteriori elementi; inoltre, anche volendo attribuire maggiore valenza allo strumento, si tratta pur sempre di presunzioni relative, superabili con prova contraria. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse individuato tale prova contraria nella documentazione sulle perdite imputabili a investimenti per la ristrutturazione dell'azienda, sfociati poi in utili dichiarati negli anni successivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui, sotto la veste di omessa pronuncia, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio; inoltre, la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente perché una decisione che accolga una tesi incompatibile con quella avversaria implica il rigetto di quest'ultima senza necessità di confutazione analitica di ogni argomento non accolto. La Corte ha anche evidenziato che il ricorso non si confrontava con una seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè l'avvenuta prova contraria del contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicando il rigetto della domanda o del motivo non accolto.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla parte resistente in relazione a profili di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità della censura.

  • art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Richiamato dalla parte resistente a sostegno dell'inammissibilità del ricorso perché la sentenza impugnata sarebbe conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione degli elementi fattuali e probatori rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, che non deve confutare analiticamente ogni argomento non ritenuto decisivo.

Massime di principio

  • Gli accertamenti fondati su studi di settore hanno natura presuntiva e richiedono un supporto istruttorio ulteriore, ma restano comunque contestabili dal contribuente mediante prova contraria specifica.
  • Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile, anche sinteticamente, il percorso logico seguito dal giudice e le ragioni decisive della decisione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza adotta una soluzione incompatibile con la tesi della parte, perché ciò comporta implicitamente il rigetto della relativa doglianza.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.
  • Se una sentenza si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve confrontarsi con tutte; la mancata censura di una ratio rende comunque il motivo inidoneo a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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