Sentenza n. 4029/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019; d) dell’Accordo del 7.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) del Decreto della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale n. 24681 del 14.12.2022 della Regione Toscana avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell''art. 9 ter, comma 9 bis D.L. 78/2015.”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana; Azienda Ospedaliero Universitaria Senese; Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro; Azienda USL Toscana Nord Ovest; Azienda ULS Toscana Sud Est e ESTAR, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e attuazione dell'obbligo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli elenchi regionali delle aziende soggette al ripiano e gli atti di certificazione del fatturato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, operante nella commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato gli atti ministeriali, interistituzionali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alla conseguente determinazione degli obblighi di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha prodotto attestazioni del pagamento alla Regione Toscana delle somme dovute nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento nella misura ridotta ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia di annullamento. Il Collegio ha precisato che tale pagamento non costituisce, tuttavia, un evento satisfattivo della pretesa originaria, poiché la domanda mirava all'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento; perciò non ricorrevano i presupposti della cessazione della materia del contendere, che avrebbe richiesto l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici connessi al superamento del tetto di spesa e al relativo ripiano.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Richiamato tra le disposizioni da cui derivano gli obblighi di payback per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e rende inutilmente proseguibile il giudizio demolitorio, senza però integrare un evento satisfattivo della domanda di annullamento.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando una situazione sopravvenuta rende certa e definitiva l'inutilità della decisione giudiziale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l'avviso alle parti della possibile diversa qualificazione processuale dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un fatto o una situazione giuridica successiva alla proposizione del ricorso rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per il ricorrente.
- Il pagamento dell'importo dovuto in forza degli atti impugnati può rendere improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento diretta a evitare il pagamento, quando la disciplina applicabile stabilisce che il versamento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giudiziarie.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non coincide con la cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone un evento satisfattivo della pretesa, quale l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, mentre il pagamento che elimina l'utilità pratica della pronuncia non soddisfa la domanda originaria di annullamento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la peculiarità della materia controversa giustifica una deroga al criterio della soccombenza.
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