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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 761 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

In tema di sanzioni tributarie la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente è un principio generale - Sussite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con il quale l'Agenzia delle Dogane aveva richiesto il pagamento delle accise sull'energia elettrica autoprodotta e fornita alle società consorziate. Sosteneva di poter beneficiare dell'esenzione prevista per l'autoproduttore, richiamando il precedente orientamento dell'Amministrazione, l'autorizzazione ricevuta nel 2008 e la tutela del legittimo affidamento ai sensi degli artt. 10 e 11 dello Statuto dei diritti del contribuente. Deduceva inoltre violazione della disciplina sull'autoproduzione di energia e omessa pronuncia del giudice di primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la debenza delle accise. Ha ritenuto che l'esenzione riguardasse soltanto l'energia autoprodotta e utilizzata direttamente per uso proprio, non quella fornita a soggetti giuridicamente distinti, quali le società consorziate. Il legittimo affidamento poteva escludere sanzioni e interessi, ma non il tributo, poiché autorizzazioni, risoluzioni o interpretazioni amministrative non costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria. Inoltre, la società non aveva dimostrato di aver presentato un interpello preventivo, specifico e circostanziato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000. Appello respinto e spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 10, commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario.

    L'affidamento tutelabile richiede un comportamento dell'Amministrazione apparentemente legittimo e coerente, la buona fede del contribuente e circostanze specifiche idonee a giustificare l'affidamento. La tutela può escludere sanzioni e interessi, ma non elimina l'obbligo di pagare il tributo dovuto.

  • Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.

    L'interpello deve essere preventivo rispetto alla condotta fiscale, specifico, circostanziato e contenere il comportamento che il contribuente intende adottare e la soluzione interpretativa proposta. Una richiesta generica di autorizzazione o di attribuzione di un codice non equivale necessariamente a un interpello.

  • Art. 52, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise)

    La disciplina dell'esenzione per l'energia elettrica autoprodotta è stata interpretata restrittivamente: l'esenzione opera per l'energia utilizzata dal produttore per uso proprio e non per quella trasferita a soggetti consorziati distinti.

  • Art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20

    L'esenzione dalle addizionali all'imposta sul consumo di energia elettrica riguarda l'energia autoprodotta e impiegata per uso proprio; non si estende all'energia utilizzata da imprese aderenti a un consorzio, aventi distinta personalità giuridica.

  • D.lgs. n. 79 del 1999 (cosiddetto decreto Bersani)

    La nozione di autoproduttore prevista dalla normativa sul mercato elettrico non è stata ritenuta automaticamente applicabile alla disciplina fiscale delle accise. Le definizioni settoriali non possono ampliare le esenzioni tributarie in assenza di una previsione fiscale specifica.

  • Artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione

    Sono indicati come fondamento costituzionale del principio generale di tutela dell'affidamento nei rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione.

  • Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209

    Stabilisce requisiti e modalità dell'interpello, tra cui la presentazione prima della condotta oggetto della richiesta e l'indicazione chiara e univoca del comportamento e della soluzione giuridica prospettati.

Massime di principio

  • Un'interpretazione favorevole o un'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria può fondare il legittimo affidamento, ma di regola non può rendere non dovuta un'imposta prevista dalla legge.
  • Quando l'Amministrazione ha indotto in errore un contribuente diligente, l'effetto tipico della tutela dell'affidamento è l'esclusione di sanzioni e interessi, non la cancellazione del tributo principale.
  • Le esenzioni fiscali sono normalmente interpretate in modo rigoroso: una definizione ampia contenuta in una normativa non tributaria non estende automaticamente un'esenzione dalle imposte o dalle accise.
  • Per ottenere gli effetti protettivi dell'interpello, il contribuente deve presentare prima di adottare il comportamento una richiesta specifica, circostanziata e riferita a una situazione concreta e personale.
  • Una richiesta di autorizzazione, licenza o codice fiscale/operativo non è necessariamente un interpello: occorre che esponga l'incertezza interpretativa, la condotta prevista e la soluzione giuridica proposta.
  • La buona fede deve risultare dalla condotta complessiva del contribuente e non può essere invocata efficacemente quando la norma fiscale applicabile è chiara o quando mancano documenti idonei a dimostrare il contenuto dell'interlocuzione con l'Amministrazione.

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