Cassazione Civile, Sentenza n. 30438/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
RDS ha convenuto Fastweb per ottenere il rimborso del 50% delle somme fatturate per utenze telefoniche nel periodo 2004-2010, sulla base dell'art. 11 L. 25/2/1987 n.67 (agevolazioni tariffarie per imprese radiotelevisive). La controversia ha riguardato principalmente se l'impresa radiofonica dovesse inviare al gestore di telecomunicazioni non solo copia della domanda presentata alla Presidenza del Consiglio (Servizio Editoria) ma anche tutta la documentazione elencata dall'art.2 del D.P.C.M. 410/1987. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto che RDS non avesse fornito a Fastweb la documentazione richiesta (salvo per l'anno 2005) e perciò hanno rigettato le pretese. RDS ha impugnato in Cassazione deducendo violazioni di norme amministrative, civilistiche e processuali, nonché la vessatorietà e mancata approvazione specifica di clausole contrattuali (art.15 contratto Fastweb e art.1341 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di RDS. Ha ritenuto infondate le censure relative all'interpretazione del D.P.C.M. 410/1987 (confermando che la copia della domanda trasmessa al gestore deve essere corredata dalla documentazione elencata all'art.2), irrilevanti o inammissibili le questioni secondarie sull'oggetto della riduzione e sulle presunzioni e ha confermato la correttezza della valutazione di merito che ha escluso la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio per supplire alla carenza probatoria dell'attrice. Anche le doglianze relative all'interpretazione contrattuale e alla presunta vessatorietà della clausola 15 sono state ritenute inammissibili perché consistono in un riesame di fatto/interpretativo non esperibile in sede di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, le spese del giudizio di legittimità sono compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato a norma dell'art.13 DPR 115/2012.
Norme richiamate
art. 28 L. 5 agosto 1981 n. 416
Norma richiamata riguardo all'imposizione di oneri/agevolazioni per imprese radiotelevisive; citata nel complesso delle norme di riferimento ma senza una specifica interpretazione autonoma nella sentenza.
art. 11 L. 25 febbraio 1987 n. 67
Prevede le agevolazioni tariffarie per imprese di radiodiffusione; la domanda di rimborso di RDS si fondava su questa disposizione; la Corte ha valutato che l'accesso all'agevolazione richiede il rispetto delle formalità previste dai decreti attuativi (D.P.C.M. 410/1987).
D.P.C.M. 15/9/1987 n. 410, art. 1
"Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste dalla lettera a) del comma 1 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe."
La Corte interpreta l'art.1 in correlazione con l'art.2: la copia della domanda inviata al gestore deve essere accompagnata dalla documentazione elencata all'art.2 per rendere comprensibile e verificabile la richiesta.
D.P.C.M. 15/9/1987 n. 410, art. 2
"Alla domanda devono essere allegati" (elenco di documenti nelle sub lettere a), b), c), d").
L'art.2 elenca i documenti che devono accompagnare la domanda; la Corte ne trae la conseguenza che la documentazione è necessaria anche nella copia inoltrata al gestore, onde consentire al gestore di applicare correttamente la riduzione.
D.P.R. 49/1983, art. 4
Richiamato fra le norme tecniche di riferimento nel quadro regolatorio; non oggetto di interpretazione autonoma nella motivazione di legittimità.
L. 350/2003, art. 4, comma 6
Citata a titolo di riferimento normativo generale nel fascio delle regole applicabili; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale di questa norma nel merito della controversia.
art. 12 prel. c.p.c. (disposizioni preliminari)
Richiamata sommariamente tra le norme processuali citate dalla ricorrente; la Corte non ne fa un uso decisivo nell'argomentazione.
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente/contraddittoria). La Corte ha ritenuto infondate le doglianze basate su tali profili, confermando la legittimità della valutazione di merito e la sufficienza della motivazione.
artt. 2697, 2729, 2730 c.c.
Norme sulle presunzioni e sulla prova. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato sufficientemente l'applicazione delle presunzioni a suo favore né prodotto elementi tali da ritenere errata la valutazione probatoria dei giudici di merito.
artt. 115, 116, 62, 194, 198 c.p.c.
Articoli processuali relativi all'onere della prova, istruzione probatoria e valutazione delle emergenze documentali; la Corte ha confermato che non era necessario né opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio per supplire alla carenza di prova dell'attrice.
artt. 1362 e 1366 c.c.
Principi di ermeneutica contrattuale evocati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione della clausola contrattuale (art.15); la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché riconduceva a un apprezzamento di fatto/interpretativo non sindacabile in Cassazione.
art. 1341 c.c.
Norma sulla approvazione specifica delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori. La ricorrente lamentava la mancata approvazione specifica della clausola 15; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di base in sede di legittimità poiché implicava un accertamento di fatto non consentito.
D.P.R. 115/2012, art. 13, commi 1, 1 bis e 1 quater
Norme sul contributo unificato. La Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello per il ricorso secondo le previsioni dell'art.13.
Massime S.U. n. 8053 e 8054 del 2014
Richiamate dalla ricorrente come parametri di correttezza motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non in contrasto con tali precedenti.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Citata dalla Corte come insegnamento processuale in tema di compensazione delle spese e posizione della Suprema Corte su questioni particolari; ha giustificato la compensazione delle spese nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Per ottenere agevolazioni tariffarie previste dall'art.11 L.67/1987 in relazione al D.P.C.M. 410/1987, la copia della domanda inviata al gestore deve essere corredata dalla documentazione elencata all'art.2: non basta inviare solo una copia 'svuotata' della domanda.
- L'onere di provare di aver correttamente comunicato al gestore la domanda e la documentazione incombe sull'istante: il riconoscimento del beneficio da parte della Presidenza del Consiglio non solleva automaticamente il richiedente dall'obbligo di dimostrare la trasmissione della documentazione al gestore.
- Se la parte non produce prova documentale sufficiente, i giudici di merito possono rigettare la domanda e la Cassazione difficilmente riesamina i fatti valutati dai giudici di merito; le doglianze che implichino un nuovo apprezzamento probatorio sono spesso inammissibili.
- Il giudice non è tenuto a disporre una consulenza tecnica d'ufficio per supplire alle carenze probatorie della parte; la CTU non può sostituire l'adempimento dell'onere della prova a carico della parte stessa.
- La censura sull'interpretazione di clausole contrattuali (es. art.15) in Cassazione è ammissibile solo se si articola come violazione di legge; il semplice contrasto interpretativo o il riesame del contenuto negoziale rientrano nella valutazione di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità.
- La pretesa qualificazione di una clausola come vessatoria e la richiesta di applicazione dell'art.1341 c.c. richiedono una specifica e documentata dimostrazione; contestazioni generiche non superano il vaglio di legittimità.
- In caso di questioni giuridiche non pacifiche ma non decisive per la posizione processuale, la Corte può compensare le spese di giudizio; inoltre, a norma del D.P.R.115/2012 possono trovare applicazione connessi obblighi di versamento del contributo unificato supplementare.
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