Cassazione Civile, Sentenza n. 3389/2020 del 12/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione del 25 maggio 2008, l'Agenzia delle Entrate contestò, per l'anno 2004, alla società ricorrente, operante nel settore delle costruzioni e dei lavori edili, ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di appartamenti. Con avviso di accertamento determinò maggiori ricavi e un maggior reddito d'impresa di euro 295.455, attribuito ai soci ai fini IRPEF in ragione dell'opzione per la trasparenza fiscale; accertò inoltre un maggior valore della produzione ai fini IRAP e maggiore imponibile IVA. L'accertamento si basava sui preliminari di vendita, su controscritture recanti prezzi superiori a quelli indicati negli atti definitivi, sulle dichiarazioni degli acquirenti circa pagamenti non dichiarati, su assegni intestati agli stessi acquirenti e successivamente girati, nonché su finanziamenti bancari di importo superiore ai prezzi riportati nei rogiti. La Commissione tributaria provinciale respinse i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con sentenza n. 18/01/2012 depositata il 28 febbraio 2012, respinse l'appello della società e del socio ricorrente, stralciando quello dell'altra socia che aveva aderito alla definizione agevolata. In Cassazione la società e il socio proposero undici motivi. Il primo denunciava la nullità della sentenza e del procedimento per mancata sospensione dell'intero giudizio in conseguenza dell'istanza di definizione agevolata presentata dall'altra socia. I motivi dal secondo all'undicesimo censuravano, sotto profili di vizio motivazionale e di nullità processuale, l'utilizzo e la valutazione delle dichiarazioni degli acquirenti, dei preliminari e delle controscritture, dei mutui, dei pagamenti non dichiarati e della perizia di parte; lamentavano inoltre l'omesso esame di contestazioni e fatti decisivi, la contraddittorietà della motivazione e la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In sostanza, i ricorrenti chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo seguito dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché la riunione formale di cause connesse non elimina l'autonomia delle singole domande e decisioni: la definizione agevolata richiesta da una socia non imponeva quindi la sospensione dei giudizi relativi alla società e all'altro socio. I motivi dal secondo all'undicesimo sono stati dichiarati inammissibili o respinti: nella parte in cui sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, erano inammissibili in sede di legittimità; le doglianze di nullità e di vizio motivazionale sono state comunque ritenute infondate, poiché la CTR aveva valutato congiuntamente gli elementi documentali e indiziari e aveva spiegato perché i preliminari, le controscritture, le dichiarazioni degli acquirenti, i dati sui mutui e gli altri riscontri comprovassero maggiori ricavi. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione anche sul superamento della perizia di parte e ha escluso che l'omessa considerazione isolata di ulteriori circostanze fosse decisiva. I ricorrenti sono stati condannati, in solido secondo la statuizione riferita ai ricorrenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 116
Con lo stesso avviso di accertamento era determinato un maggior valore della produzione di pari importo ai fini Irap, nonchè maggiore imponibile ai fini Iva.
La norma è richiamata nel testo per spiegare che, avendo la società optato per la trasparenza, il maggior reddito d'impresa accertato era imputato ai soci ai fini IRPEF. La sentenza non sviluppa un'ulteriore interpretazione della disciplina.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, lett. d)
Del tutto correttamente, dunque, la CTR ha deciso i ricorsi riuniti proposti dalla società Euroedilizia e dal socio, M.P., stralciando (v. pag. 3, secondo capoverso, della sentenza) l’appello proposto dalla socia D.L..
La definizione agevolata richiesta da una parte di cause riunite non determina la sospensione delle cause autonome degli altri contribuenti; il giudizio relativo alla parte istante può essere stralciato e definito separatamente.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
L’undicesimo motivo investe nel suo complesso la valutazione operata dalla Commissione tributaria regionale degli elementi di prova sottoposti al suo giudizio; con esso si deduce il vizio motivazionale.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la valutazione dei fatti e delle presunzioni effettuata dal giudice di merito resta insindacabile se adeguatamente motivata, salvo che la censura evidenzi un vizio rilevante nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 2727 c.c.
spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità
Spetta al giudice di merito selezionare i fatti indiziari, stabilire se ricorrere alle presunzioni semplici e valutarne i requisiti; tale apprezzamento non è riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
Massime di principio
- La riunione formale di cause connesse non sopprime l'autonomia delle domande e delle decisioni: la sospensione o la definizione agevolata riferita a una sola parte non si estende automaticamente alle cause degli altri, purché la separata trattazione non comprometta il diritto di difesa e non comporti un inutile aggravio processuale.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e l'eventuale ricorso alle presunzioni semplici spettano al giudice di merito, che può apprezzare unitariamente gli elementi documentali e dichiarativi; la Cassazione non può sostituire a tale valutazione una propria ricostruzione dei fatti quando la motivazione sia adeguata e non illogica.
- Le dichiarazioni degli acquirenti, pur avendo valore indiziario nel processo tributario, possono concorrere alla prova presuntiva dei maggiori ricavi quando risultino corroborate da documenti quali preliminari, controscritture e dati relativi ai finanziamenti, valutati complessivamente dal giudice di merito.
- La censura di omesso esame o di vizio motivazionale non può risolversi nella richiesta di una valutazione atomistica dei singoli indizi o di una diversa ponderazione delle prove; l'omessa considerazione di un elemento isolato non è decisiva se il giudice ha fondato la decisione su un quadro probatorio complessivo.
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