Cassazione Penale, Sentenza n. 5045/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: la ricorrente censura la decisione che ha respinto la liberazione condizionale per presunta insussistenza del "sicuro ravvedimento", sostenendo che il Tribunale ha formulato una personale e non corretta interpretazione del ravvedimento rispetto ai reati per cui è stata condannata e non ha valutato compiutamente gli ulteriori elementi richiamati dalla giurisprudenza ai fini del giudizio sulla sussistenza del ravvedimento
La decisione
Ricorso rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto la decisione del Tribunale di sorveglianza adeguatamente motivata e conforme ai criteri giurisprudenziali. Il Collegio ha confermato che, nonostante la regolare condotta carceraria, la ricorrente non ha dimostrato un "sicuro ravvedimento" perché dalle risultanze osservazionali e dalla sentenza di condanna emergeva un ruolo non secondario nei reati e una tendenza a rimettere le responsabilità sul coniuge; inoltre non è stata fornita prova dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili. Per tali ragioni è stata confermata la decisione di respingere la liberazione condizionale e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Predisposizione del requisito del "sicuro ravvedimento" come presupposto per la liberazione condizionale; richiede comportamenti esteriorizzati che dimostrino la convincente revisione critica delle scelte criminali e una prognosi affidabile di futura conformazione alla legge; subordinazione alla esecuzione delle obbligazioni civili salvo impossibilità dimostrata
art. 58-ter Ord. pen.
Citato in riferimento a precedente accertamento (ordinanza 13/05/2016) dell'impossibilità di collaborazione della detenuta; non rilevante per la concessione della liberazione condizionale se non integrato da prova dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento della censura in cassazione per vizio di motivazione; la Corte valuta se la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente con il quadro normativo e probatorio
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato rispetto ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso in cassazione (limiti di cui si è tenuto conto nella riproduzione del motivo)
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in cassazione
Massime di principio
- Il "sicuro ravvedimento" per ottenere la liberazione condizionale richiede più della semplice buona condotta carceraria: occorrono comportamenti e un percorso trattamentale che dimostrino l'abbandono delle scelte criminali e offrano una prognosi affidabile di futura osservanza della legge
- La fattiva disponibilità a rimuovere o attenuare le conseguenze del reato (anche mediante aperture relazionali verso le vittime e atti concreti di riparazione) ha rilevanza significativa nella valutazione del ravvedimento
- Il ruolo concreto e il comportamento tenuto nei fatti per i quali si è stati condannati (inclusa la prosecuzione di iniziative anche dopo l'arresto di altri protagonisti) pesano negativamente nella valutazione del ravvedimento
- La prova dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato grava sul condannato; in mancanza di tale prova il mancato adempimento costituisce ostacolo alla liberazione condizionale
- La Corte di cassazione non sostituisce la valutazione del merito se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e conforme ai criteri giurisprudenziali; il ricorso per vizio di motivazione richiede dimostrare concretamente l'irragionevolezza o la contraddittorietà del giudizio motivazionale
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