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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5045/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: la ricorrente censura la decisione che ha respinto la liberazione condizionale per presunta insussistenza del "sicuro ravvedimento", sostenendo che il Tribunale ha formulato una personale e non corretta interpretazione del ravvedimento rispetto ai reati per cui è stata condannata e non ha valutato compiutamente gli ulteriori elementi richiamati dalla giurisprudenza ai fini del giudizio sulla sussistenza del ravvedimento

La decisione

Ricorso rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto la decisione del Tribunale di sorveglianza adeguatamente motivata e conforme ai criteri giurisprudenziali. Il Collegio ha confermato che, nonostante la regolare condotta carceraria, la ricorrente non ha dimostrato un "sicuro ravvedimento" perché dalle risultanze osservazionali e dalla sentenza di condanna emergeva un ruolo non secondario nei reati e una tendenza a rimettere le responsabilità sul coniuge; inoltre non è stata fornita prova dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili. Per tali ragioni è stata confermata la decisione di respingere la liberazione condizionale e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    Predisposizione del requisito del "sicuro ravvedimento" come presupposto per la liberazione condizionale; richiede comportamenti esteriorizzati che dimostrino la convincente revisione critica delle scelte criminali e una prognosi affidabile di futura conformazione alla legge; subordinazione alla esecuzione delle obbligazioni civili salvo impossibilità dimostrata

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Citato in riferimento a precedente accertamento (ordinanza 13/05/2016) dell'impossibilità di collaborazione della detenuta; non rilevante per la concessione della liberazione condizionale se non integrato da prova dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Fondamento della censura in cassazione per vizio di motivazione; la Corte valuta se la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente con il quadro normativo e probatorio

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato rispetto ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso in cassazione (limiti di cui si è tenuto conto nella riproduzione del motivo)

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in cassazione

Massime di principio

  • Il "sicuro ravvedimento" per ottenere la liberazione condizionale richiede più della semplice buona condotta carceraria: occorrono comportamenti e un percorso trattamentale che dimostrino l'abbandono delle scelte criminali e offrano una prognosi affidabile di futura osservanza della legge
  • La fattiva disponibilità a rimuovere o attenuare le conseguenze del reato (anche mediante aperture relazionali verso le vittime e atti concreti di riparazione) ha rilevanza significativa nella valutazione del ravvedimento
  • Il ruolo concreto e il comportamento tenuto nei fatti per i quali si è stati condannati (inclusa la prosecuzione di iniziative anche dopo l'arresto di altri protagonisti) pesano negativamente nella valutazione del ravvedimento
  • La prova dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato grava sul condannato; in mancanza di tale prova il mancato adempimento costituisce ostacolo alla liberazione condizionale
  • La Corte di cassazione non sostituisce la valutazione del merito se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e conforme ai criteri giurisprudenziali; il ricorso per vizio di motivazione richiede dimostrare concretamente l'irragionevolezza o la contraddittorietà del giudizio motivazionale

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