Sentenza n. 954/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) in parte qua ovvero limitatamente ai punti 1, 2 e 4 dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2026 con cui il Responsabile dell’Area Governo del territorio, Pianificazione territoriale, Patrimonio e Datore di lavoro del Comune di Agropoli ha ordinato la demolizione dei lavori non conformi ai titoli assentiti, accertati come da verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS- del 3 marzo 2026, presso la proprietà della ricorrente sita in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, identificata in Catasto, fogli -OMISSIS-e -OMISSIS- p.lle nn.-OMISSIS-; b) del richiamato verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS- del 3 marzo 2026; c) della nota prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2026 con cui il Comune di Agropoli ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione delle sanzioni amministrative per gli abusi rilevati; d) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere ritenute difformi dai titoli assentiti, limitatamente ai punti 1, 2 e 4, nonché verbale di sopralluogo e comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato parzialmente l'ordinanza comunale di demolizione relativa a opere eseguite presso uno stabilimento balneare. Il punto 1 riguardava opere di risanamento strutturale realizzate con pareti a sandwich in cemento armato, cordoli in cemento armato, casseri predisposti per il getto di calcestruzzo e travature a sbalzo, ritenute non descritte nelle relazioni tecniche poste a base dei pareri ambientali e paesaggistici. Il punto 2 contestava l'assenza della relazione di incidenza e della relativa autorizzazione V.Inc.A., in luogo della dichiarazione di non necessità resa dal progettista, in ragione della localizzazione dell'intervento in area sottoposta a plurimi vincoli e della possibile significativa modificazione del sito e della logistica dello stabilimento. Il punto 4 riguardava la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo lisciato di circa 80 mq su area demaniale, in assenza di concessione demaniale o autorizzazione. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti deducendo, in sostanza, l'illegittimità dell'ordine demolitorio e degli atti presupposti, mentre il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato in considerazione della natura vincolata dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che le opere erano già sottoposte a sequestro penale e ricadevano in un'area gravata da vincoli idrogeologico, paesaggistico, demaniale, sismico, di rispetto stradale, ambientale derivante dalla Rete Natura 2000, nonché da vincoli del parco e del piano territoriale paesistico. Quanto alle opere in cemento armato e calcestruzzo oggetto dei punti 1 e 4, il giudice ha ritenuto necessario il previo coinvolgimento delle autorità competenti e uno specifico atto di assenso. Ha inoltre ritenuto legittimo il punto 2 dell'ordinanza, poiché la valutazione di incidenza e la V.Inc.A. sono necessarie, almeno con riferimento agli interventi di cementificazione, quando non possa essere escluso sulla base di elementi obiettivi che il progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. Il ricorso è stato integralmente rigettato; le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa risulta manifestamente infondata.
R.D. n. 3267/1923
Richiamato quale fonte del vincolo idrogeologico gravante sull'area.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione relativo a opere edilizie eseguite in difformità dai titoli assentiti ha natura vincolata quando l'accertamento della difformità e dell'assenza dei necessari titoli o atti di assenso impone all'amministrazione l'adozione della misura ripristinatoria.
- La realizzazione di opere in cemento armato o calcestruzzo in un'area sottoposta a vincoli ambientali, paesaggistici, demaniali, sismici o analoghi richiede il previo coinvolgimento delle autorità competenti e il rilascio degli specifici atti di assenso previsti dall'ordinamento.
- La valutazione di incidenza e la relativa autorizzazione sono necessarie quando, sulla base di elementi obiettivi, non possa essere escluso che il piano o progetto incida significativamente su un sito della Rete Natura 2000; la mera dichiarazione di non necessità non è sufficiente in presenza di interventi di cementificazione potenzialmente modificativi del sito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →