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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15677/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Napoli che lo aveva condannato per reati tributari ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), relativi a fatture emesse dalla EDILIZIA S.r.l. e utilizzate nella contabilità della GIEMMEPI S.r.l. per le annualità 2013 e 2014. Il ricorso per cassazione articola cinque motivi: (1) violazione di legge e difetto di motivazione per la modifica della data di commissione dei reati (sostiene che la correzione abbia pregiudicato il diritto di difesa e la possibilità di invocare prescrizione o riti alternativi); (2) illegittima acquisizione e utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e di dichiarazioni de relato, con violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.; (3) contestazione della qualificazione della EDILIZIA S.r.l. come 'cartiera' e della fondatezza della valutazione di inesistenza oggettiva delle fatture; (4) mancato riconoscimento della causa di particolare tenuità del fatto; (5) errori nel calcolo dei termini di prescrizione per l'annualità 2013 e mancata valutazione della produzione documentale e della causa di non punibilità ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di impugnazione: (a) la rettifica delle date di commissione è stata valutata come mera correzione di errore materiale non pregiudizievole per il diritto di difesa, richiamando giurisprudenza consolidata; (b) il processo verbale di constatazione del 7 maggio 2018 è stato acquisito con il consenso della difesa in udienza, ad esclusione dei brogliacci di intercettazione, e le prove documentali essenziali erano comunque state prodotte e ammesse in dibattimento; le dichiarazioni de relato sono state ritenute utilizzabili in assenza di richiesta di escussione della fonte; (c) le questioni di fatto sulla natura fittizia delle fatture e sulla responsabilità dell'imputato non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione del giudice di merito non presenta illogicità; (d) il rigetto della particolare tenuità è stato motivato con riferimento all'entità dell'imposta evasa e alla reiterazione; (e) le doglianze sulla prescrizione e sull'applicabilità dell'art. 13-bis sono risultate aspecifiche o non efficaci: la Corte ha verificato i periodi di sospensione della prescrizione e ha ritenuto che, anche nel caso più favorevole al ricorrente, il termine di prescrizione sarebbe maturato dopo la pronuncia impugnata. Conseguentemente la condanna di merito è sostanzialmente confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 a titolo di ammenda a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce le frodi fiscali. È stata applicata per valutare l'uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provata l'utilizzazione delle fatture contestate dalla GIEMMEPI S.r.l.

  • codice di procedura penale

    Norme sul regime delle nuove contestazioni: interpretate in senso sostanziale, ammettendo correzioni materiali dell'imputazione se non pregiudicano il diritto di difesa.

  • codice di procedura penale

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art. 606 e ne ha dichiarato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza.

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata in relazione alla produzione e utilizzazione di atti della polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto regolare l'utilizzo del processo verbale acquisito con consenso.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Richiamata nella controversia sull'acquisizione del verbale di constatazione: la Corte ha osservato che la violazione di tale disposizione non determina automaticamente inutilizzabilità dell'atto se non è prevista sanzione codicistica specifica.

  • codice di procedura penale

    Richiamato dalla difesa in relazione alle modalità di acquisizione della documentazione contabile; la Corte ha ritenuto irrilevanti le doglianze alla luce della produzione documentale in dibattimento.

  • codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alle forme di interrogatorio per soggetti dichiarativi; la Corte ha comunque ritenuto utilizzabili le prove documentali rilevanti.

  • codice di procedura penale

    Richiamato dalla difesa con riferimento alla utilizzabilità di dichiarazioni rese da terzi; la Corte ha ritenuto non preclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato in mancanza di specifiche richieste di escussione.

  • codice di procedura penale

    Richiamato nella censura sulla valutazione dell'oggettiva inesistenza delle fatture; la Corte ha ritenuto la questione di fatto non sindacabile in Cassazione ove la motivazione del giudice di merito sia coerente.

  • codice penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale ha escluso la sua applicazione per l'entità dell'evasione e la reiterazione, giudizio confermato dalla Cassazione.

  • codice di procedura penale

    Richiamato nella censura relativa alla individuazione dei momenti consumativi plurimi; la Corte non ha rinvenuto errori tali da rendere ammissibile il ricorso.

  • codice penale

    Citato dal ricorrente in riferimento a profili processuali collegati alla consumazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Causa di non punibilità legata a pagamenti e requisiti temporali; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non confrontata con la motivazione che aveva escluso il requisito temporale dei pagamenti.

  • codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alla integrazione di motivi; la Corte ha osservato che le integrazioni tardive non sono state valutate avendo reso inammissibile il ricorso principale.

  • codice di procedura penale

    Richiamato in tema di cause di non punibilità e del loro accertamento in Cassazione: l'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di cause di non punibilità in questa sede.

  • codice di procedura penale

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per cassazione.

Massime di principio

  • La rettifica della data di commissione nell'imputazione può essere considerata mera correzione di errore materiale e non modifica dell'imputazione quando non altera l'oggetto sostanziale dell'accusa né pregiudica il diritto di difesa; in tal caso non comporta nullità.
  • Un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza può essere acquisito e utilizzato se vi è consenso espresso della difesa in udienza; la parte che non acconsente deve formularlo esplicitamente e le eventuali porzioni coperte da intercettazioni possono essere escluse.
  • La violazione formale di disposizioni di chiusura amministrativa (es. art. 220 disp. att.) non comporta automaticamente inutilizzabilità degli atti se non sussiste una norma codicistica che preveda espressamente tale sanzione; rileva anche se i documenti sono stati prodotti o acquisiti comunque in dibattimento.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. qualificazione di una società come 'cartiera', valutazione dell'oggettiva inesistenza delle fatture, entità dell'imposta evasa) sono limitatamente sindacabili in Cassazione: se la motivazione di merito è coerente e non illogica, la Cassazione non procede a ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Le dichiarazioni de relato o le dichiarazioni rese da operatori di polizia giudiziaria sono generalmente utilizzabili in assenza di specifica richiesta della difesa di escutere la fonte; la difesa deve sollecitare in grado processuale utile l'escussione della fonte se ritiene rilevante la prova contraria.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione comparata di entità del danno/evasione e della reiterazione: importi non modesti o comportamenti reiterati rendono improbabile l'accoglimento.
  • In materia di prescrizione il principio è che il difensore deve prospettare in modo specifico e dimostrabile i termini e le sospensioni; doglianze generiche o aspecifiche sulla prescrizione sono meno efficaci e la Cassazione non potrà dichiarare la prescrizione se il ricorso è inammissibile per altri motivi.
  • Motivi nuovi o integrazioni depositate tardivamente non saranno valutate in Cassazione se il ricorso principale è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per difetto di motivazione rispetto alle questioni già trattate in grado di merito.

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