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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18041 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sostenendo che l'agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, non spettasse agli acquirenti perché, al momento della compravendita, non era ancora stata stipulata la convenzione di lottizzazione tra i proprietari e il Comune. Secondo l'Amministrazione, la convenzione avrebbe dovuto precedere l'atto di trasferimento per consentire il pagamento ridotto delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la decisione dei giudici tributari di merito. La convenzione di lottizzazione non deve necessariamente essere stipulata prima dell'atto di compravendita: è sufficiente che l'immobile sia inserito in un piano particolareggiato o di lottizzazione e che la convenzione venga eventualmente stipulata o approvata successivamente, purché l'utilizzazione edificatoria avvenga entro il termine quinquennale e nel rispetto della normativa urbanistica. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3

    Il beneficio si applica ai trasferimenti di aree inserite in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

    La norma richiede il rispetto del termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, ma non impone che la convenzione di lottizzazione sia stata stipulata prima dell'atto di compravendita.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 3

    La sottoscrizione della convenzione di lottizzazione costituisce elemento utile per il riconoscimento dell'agevolazione, ma non è previsto che debba necessariamente precedere l'atto di trasferimento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione individua il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, motivo dedotto dall'Agenzia delle Entrate ma ritenuto infondato.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell'agevolazione sui trasferimenti di aree edificabili non è sempre necessario che la convenzione di lottizzazione sia già stata stipulata al momento del rogito.
  • L'elemento decisivo è il rispetto del termine previsto dalla legge per l'utilizzazione edificatoria, nella sentenza pari a cinque anni dal trasferimento.
  • La successiva approvazione o stipula della convenzione può essere sufficiente, purché l'area sia ricompresa nello strumento urbanistico richiesto e l'intervento edilizio sia realizzato tempestivamente e nel rispetto delle norme urbanistiche.
  • L'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente l'agevolazione soltanto perché la convenzione attuativa è posteriore all'atto di compravendita; deve verificare anche l'effettiva realizzazione dell'intervento entro il termine legale.

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