Sentenza del 10/05/2018 n. 12451 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione IVA non versata e applicato le relative sanzioni. Tra i cinque motivi dedotti, ha lamentato soprattutto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'avviso era stato emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica svolte presso i locali dell'impresa. La società ha inoltre contestato vizi di notifica, omessa allegazione di documenti, carenza di motivazione e alterazione di un documento valorizzato dalla Commissione tributaria regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, quando vi è stato accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del processo verbale, salvo un caso di particolare e motivata urgenza. La violazione del termine comporta la nullità dell'atto impositivo, anche se l'accertamento riguarda l'IVA, senza necessità per il contribuente di dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'avviso di accertamento. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica effettuate mediante accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa, il contribuente deve disporre di 60 giorni per presentare osservazioni e richieste. L'emissione anticipata dell'avviso determina la nullità dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri una particolare e motivata urgenza.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies
È stata invocata dalla contribuente in relazione alla dedotta invalidità dell'atto amministrativo tributario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 56 e 57
Le disposizioni riguardano la forma, la motivazione, la notificazione e i termini degli avvisi di accertamento IVA. Sono state richiamate per contestare la validità dell'atto e della sua notificazione.
Codice di procedura civile, artt. 148, 156, 112 e 277
Sono state richiamate dalla contribuente per dedurre vizi della notificazione, ultrapetizione o omessa pronuncia e carenze nella decisione giudiziale; tali censure sono rimaste assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
È stato richiamato in materia di notificazione degli atti tributari; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 34, e D.L. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
La sentenza richiama la disciplina speciale relativa ai diritti doganali, distinta dalla regola generale applicata nel caso concreto.
Principi dell'Unione europea di equivalenza ed effettività
Le modalità nazionali di applicazione dell'IVA devono garantire al contribuente una tutela non meno favorevole rispetto a quella prevista per tributi interni analoghi e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al contraddittorio.
Massime di principio
- Quando l'accertamento deriva da un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali dell'impresa, l'Amministrazione deve attendere 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura prima di emettere l'avviso di accertamento.
- L'emissione anticipata dell'avviso comporta, secondo l'orientamento applicato dalla Corte, la nullità dell'atto, anche per accertamenti IVA e senza che il contribuente debba dimostrare quale specifica difesa avrebbe potuto svolgere.
- L'eccezione al termine è ammessa solo in presenza di una particolare e motivata urgenza, che deve risultare concretamente dall'atto o dagli elementi del procedimento.
- La regola dei 60 giorni riguarda le verifiche con accesso fisico presso i locali dell'attività; per i controlli svolti esclusivamente a tavolino, la tutela del contraddittorio può dipendere da specifiche disposizioni normative e da una valutazione concreta della lesione del diritto di difesa.
- La violazione del termine dilatorio può essere decisiva e rendere superfluo l'esame degli ulteriori vizi dell'avviso, come quelli relativi a motivazione, allegati o notificazione.
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