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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03388/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nell'ambito di una ristrutturazione aziendale. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e disposto la reintegra, con condanna risarcitoria nei limiti di legge; la corte d'appello aveva confermato. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 e dell'art. 41 Cost., sostenendo che, per ragioni geografiche e organizzative, la comparazione dei lavoratori poteva essere limitata alle sole sedi interessate, senza obbligo di considerare l'intero complesso aziendale; 2) violazione dell'art. 5 l. n. 223/1991, deducendo che i criteri tecnico-produttivi avrebbero dovuto prevalere, trattandosi di riduzione mirata a profili tecnici specifici; 3) violazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 l. n. 223/1991, contestando l'applicazione della tutela reintegratoria e sostenendo che l'eventuale vizio fosse solo formale; 4) violazione degli artt. 5 l. n. 223/1991, 3, 24 e 41 Cost., lamentando il mancato rinvio alla Corte costituzionale sulla diversa disciplina sanzionatoria tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Richiama una serie di precedenti resi in controversie analoghe della stessa vicenda e ribadisce che, nel licenziamento collettivo, la delimitazione territoriale della platea dei licenziabili è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 e adeguatamente provate dal datore di lavoro, incluse le ragioni per cui non sia possibile il trasferimento in altre unità vicine. Nel caso concreto, la limitazione alle sole sedi selezionate è stata ritenuta irragionevole e contraddittoria rispetto al progetto di ristrutturazione dell'intero complesso aziendale; pertanto la violazione è sostanziale e giustifica la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. È inoltre ritenuta infondata e, in parte, non proponibile come motivo di ricorso per cassazione la censura sulla legittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria. La società è condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 223/1991

    La comunicazione di apertura della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni che giustificano la limitazione della platea dei licenziandi a una determinata unità o sede e le ragioni per cui non si ritenga di ricorrere al trasferimento verso altre unità; tale contenuto consente il controllo sindacale sulla reale necessità dei licenziamenti.

  • art. 5 l. n. 223/1991

    L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in via generale, avuto riguardo al complesso aziendale; la limitazione territoriale è possibile solo se supportata da oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione iniziale e provate dal datore di lavoro. La violazione dei criteri di scelta, quando sostanziale, comporta la tutela reintegratoria.

  • art. 17 l. n. 223/1991

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla disciplina dei licenziamenti collettivi, senza una specifica autonoma ratio decidendi nel provvedimento.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300/1970

    Applicabile, secondo la Corte, quando la violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo è sostanziale e non meramente formale.

  • art. 18, comma 7, l. n. 300/1970

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione di una tutela diversa, ma la Corte esclude che nel caso concreto si trattasse di un mero vizio formale.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non consente di sottrarre la scelta dei lavoratori alle regole legali dei licenziamenti collettivi né di derogare agli obblighi informativi e comparativi posti dalla legge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel dedotto dubbio di costituzionalità sul diverso regime sanzionatorio; la Corte ritiene la questione infondata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel dedotto dubbio di costituzionalità, ma non ritenuto decisivo per alterare la disciplina applicata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza del ricorrente comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 4, comma 3, l. n. 223/1991

    La comunicazione deve contenere gli elementi necessari a verificare l'effettività e la coerenza della riduzione del personale.

  • art. 4, comma 12, l. n. 223/1991

    Richiamato dalla Corte per distinguere le violazioni procedurali dalla violazione dei criteri di scelta.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo l'ambito della comparazione dei lavoratori è, in linea generale, l'intero complesso aziendale; una delimitazione a singole sedi o reparti è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive, coerenti con la comunicazione di apertura della procedura e specificamente provate dal datore di lavoro.
  • La comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 deve consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni dell'esubero e i lavoratori concretamente destinati all'espulsione; perciò il datore deve indicare sia le ragioni della limitazione territoriale sia le ragioni dell'eventuale mancato trasferimento ad altre unità produttive vicine.
  • La dislocazione geografica delle sedi e il possibile aggravio di costi connesso al trasferimento non bastano, di per sé, a escludere la comparazione con lavoratori di altre unità produttive né a giustificare automaticamente una platea di licenziabili ristretta.
  • Nel sistema sanzionatorio dei licenziamenti collettivi, la tutela reintegratoria opera quando la violazione dei criteri di scelta è sostanziale, cioè incide sulla corretta individuazione dei lavoratori da espellere; non basta un mero difetto formale della comunicazione.
  • La questione di legittimità costituzionale non può costituire, da sola, un autonomo motivo di ricorso per cassazione; la parte può solo sollecitare il giudice a valutarne la rimessione alla Corte costituzionale.
  • La diversità di disciplina tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo, quanto al regime sanzionatorio, rientra nella discrezionalità del legislatore e, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e costituzionale richiamata, non appare di per sé irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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