Sentenza n. 251/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con inclusione di tali benefici nella relativa base di calcolo e pagamento delle somme dovute, oltre interessi. L'INPS si è costituito resistendo. Il giudizio concerneva, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, nonché il rilievo del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Il giudice ha precisato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale, essendo funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di Polizia e prevede un termine per la domanda che non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 legge n. 231/1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza dell'originaria formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e, quindi, non reintroduce la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, disposta dal Codice dell'ordinamento militare, non comporta la reviviscenza della disposizione precedentemente sostituita.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata sulla questione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato nella misura versata, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Gli appartenenti alle Forze di Polizia hanno diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche quando cessano dal servizio a domanda, non essendo vigente una limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell'originaria disposizione sostituita e non fa rivivere la limitazione del beneficio ai casi tassativamente individuati dalla disciplina previgente.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma assolve una funzione organizzativa collegata alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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