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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02823/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I primi due motivi contestavano la sussistenza degli elementi oggettivi del reato di resistenza e di quelli, anche soggettivi, delle lesioni aggravate ascrittegli, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Il terzo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurando la motivazione che aveva escluso il riconoscimento per la mancata indicazione di concreti elementi a sostegno della richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sui reati contestati replicassero censure già esaminate e disattese in appello con motivazione corretta, specifica e immune da manifeste illogicità, quindi non deducibili in sede di legittimità perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha inoltre ritenuto generico il motivo sulle attenuanti generiche, poiché non indicava concreti elementi idonei a sostenerne il riconoscimento. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La norma è richiamata come titolo del reato di resistenza contestato; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare che le censure sul fatto sono di merito e non consentite in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano soltanto a una rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente, specifica e priva di manifeste incongruenze.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sulla responsabilità penale si risolvono nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi probatori rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche deve indicare elementi concreti e specifici idonei a giustificarne il riconoscimento; in difetto, il motivo è generico e non può essere accolto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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