Sentenza n. 4383/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno inoltrata a mezzo kit dal sig. Abderrahmen Mohamed in data 28/03/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di rinnovo e rilascio del permesso di soggiorno presentata mediante kit il 28 marzo 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dal Questore di Napoli e scaduto il 28 marzo 2024, aveva chiesto il rinnovo del titolo. Dopo essersi trasferito presso Monte Argentario, dove aveva trovato un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, aveva informato la Questura di Napoli chiedendo il trasferimento del procedimento alla Questura di Grosseto e la sua definizione. Ricevuto il preavviso di rigetto del 24 settembre 2025, aveva presentato osservazioni e documentazione relativa all'ospitalità e al rapporto di lavoro. A fronte del successivo silenzio dell'Amministrazione, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., lamentando la mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito depositando una nota attestante la trasmissione degli atti alla Questura di Grosseto, ma senza dimostrare l'adozione di un provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l'inerzia dell'Amministrazione. La trasmissione degli atti alla Questura di Grosseto, peraltro intervenuta con notevole ritardo, non equivale alla conclusione del procedimento e non soddisfa l'interesse del ricorrente a ottenere una manifestazione espressa della volontà amministrativa. Nel giudizio avverso il silenzio, salvo che non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari accertamenti istruttori, il bene della vita immediatamente tutelato consiste nell'ottenimento di un provvedimento espresso, quale che ne sia il contenuto. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento e di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un atto espresso e motivato, favorevole o sfavorevole. Non è stata anticipata alcuna valutazione sulla fondatezza sostanziale della pretesa al rilascio del permesso, rimessa all'Amministrazione all'esito degli adempimenti istruttori. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
la pronuncia giudiziale non impinge sulla “sostanziale fondatezza” della pretesa di parte ricorrente
Nel giudizio sul silenzio, quando residuano discrezionalità e adempimenti istruttori, il giudice ordina all'Amministrazione di provvedere senza sostituirsi ad essa nella valutazione sostanziale della pretesa.
art. 117 c.p.a.
in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta
Il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
art. 2 l. 241/1990
obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento
L'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine ragionevole e secondo legge.
art. 97 Cost.
obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento
Il principio di buon andamento fonda, insieme all'art. 2 l. 241/1990, l'obbligo dell'Amministrazione di fornire una risposta espressa e tempestiva alle istanze.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse azionato consiste, di regola, nell'ottenimento di una formale manifestazione espressa della volontà amministrativa sull'istanza, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento.
- La mera trasmissione degli atti da un ufficio amministrativo a un altro, anche quando sia stata richiesta dall'interessato, non conclude il procedimento e non fa venir meno l'inerzia se non segue l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.
- Quando residuano margini di discrezionalità amministrativa o sono necessari adempimenti istruttori, il giudice del silenzio deve limitarsi a ordinare la conclusione del procedimento, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa né sostituirsi all'Amministrazione.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine per l'adozione del provvedimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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