Ordinanza n. 95/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale, redatto da agenti della Questura di Varese a carico di -OMISSIS- il 25 luglio 2025, di ritiro cautelare (ex art. 39, co. 2, T.U.L.P.S.) di armi e munizioni regolarmente detenute dall'interessato quale guardia particolare giurata; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso al verbale, allo stato non conosciuto dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni regolarmente detenute, adottato ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale del 25 luglio 2025 con cui agenti della Questura di Varese hanno disposto il ritiro cautelare delle armi e munizioni da lui detenute quale guardia particolare giurata, nonché gli atti presupposti, conseguenti o connessi non conosciuti. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e procede alla valutazione del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi, con riferimento alla tutela dell'incolumità della vittima dello stalking e della collettività.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il necessario periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha reputato prevalente l'interesse dell'amministrazione a garantire l'incolumità personale della vittima dello stalking e della collettività rispetto all'interesse del ricorrente alla sospensione degli effetti del ritiro cautelare. Non è stata resa una decisione definitiva sulla legittimità del verbale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità sostanziale.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.
ritiro cautelare di armi e munizioni
Costituisce la base normativa del ritiro cautelare delle armi e munizioni detenute dal ricorrente; l'ordinanza non svolge un esame definitivo della legittimità dell'esercizio del potere.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 57 c.p.a.
È stato applicato per compensare le spese della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento richiede la sussistenza del periculum in mora; quando tale requisito manca, l'istanza deve essere respinta senza necessità di definire in via definitiva la legittimità dell'atto impugnato.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'esigenza di garantire l'incolumità personale di una vittima di stalking e la sicurezza della collettività può prevalere sull'interesse del privato alla sospensione del ritiro cautelare di armi e munizioni.
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