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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27223/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex moglie)

La controversia

Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6559/2016 sulle questioni accessorie, affidava la figlia minore a entrambi i genitori, con residenza preferenziale presso la madre; poneva a carico del padre un assegno divorzile di Euro 1.000 mensili, rivalutabile annualmente, e un contributo di Euro 2.000 mensili per il mantenimento della figlia, anch’esso rivalutabile, oltre alla metà delle spese mediche e straordinarie. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1522/2017 pubblicata il 4 aprile 2017, rigettava l’appello principale del padre e quello incidentale della madre, confermando le statuizioni e disponendo la trasmissione della sentenza al Giudice tutelare. Il padre ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Primo: denunciando violazione dell’art. 337-ter c.c., dell’art. 8 CEDU e di norme processuali, nonché omesso esame di fatti decisivi, ha contestato l’affidamento e il collocamento della figlia, lamentando motivazione apparente, mancata considerazione delle critiche del proprio consulente alla CTU e violazione della bigenitorialità; ha chiesto una diversa decisione sull’affidamento o, in subordine, sul collocamento. Secondo: denunciando violazione dei criteri di determinazione del contributo per la figlia, ha sostenuto che la Corte d’appello non avesse adeguatamente considerato i periodi, soprattutto estivi, trascorsi dalla minore con lui, il principio di proporzionalità e le capacità lavorative e patrimoniali della madre, chiedendo una riduzione dell’assegno. Terzo: denunciando violazione dell’art. 5 della legge sul divorzio e omesso esame di fatti decisivi, ha contestato il riconoscimento e la misura dell’assegno divorzile, deducendo che l’ex moglie disponeva di mezzi adeguati, anche per la somma di Euro 204.560,18 ricevuta in seguito alla divisione di un immobile, e avrebbe potuto procurarsi redditi grazie alla propria capacità lavorativa; ha inoltre contestato il riferimento al tenore di vita matrimoniale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente: la motivazione della Corte d’appello superava il minimo costituzionale, poiché esponeva le ragioni dell’affidamento condiviso e della collocazione prevalente presso la madre, anche sulla base della CTU, che aveva evidenziato il pregiudizio che un trasferimento avrebbe potuto arrecare alla minore, già provata dal conflitto genitoriale. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché formulate in modo indistinto e non riferite con chiarezza a fatti storici decisivi, e perché dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle dinamiche familiari; le critiche del consulente di parte sono argomentazioni difensive e non occorre confutarle singolarmente quando incompatibili con le ragioni accolte dal giudice. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato il contributo di Euro 2.000 mensili: l’assegno fisso costituisce il frazionamento mensile di un’obbligazione annuale commisurata alle esigenze della figlia nell’arco dell’anno e, salvo diversa disposizione, non è un rimborso delle spese effettivamente sostenute nel singolo mese; la permanenza della minore presso il padre non esonera quindi dal pagamento né comporta una riduzione per i mesi estivi. Sul terzo motivo, la censura è stata ritenuta in parte infondata e in parte inammissibile. La Corte d’appello aveva correttamente applicato la funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, considerando la notevole sproporzione reddituale, il contributo della madre alla vita familiare, il sacrificio della sua attività professionale di giornalista durante il matrimonio, l’età, la capacità lavorativa e la somma ricevuta in sede di divisione immobiliare. Il richiamo al tenore di vita matrimoniale non aveva avuto incidenza determinante; la somma ottenuta con la divisione rappresentava la conversione in denaro di una quota immobiliare già appartenente alla madre. Le censure dirette a rivalutare le risultanze istruttorie sono state dichiarate inammissibili. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto. Ha escluso la condanna per responsabilità aggravata e disposto l’omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 337-ter c.c.

    il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno.

    Il contributo mensile fisso per il mantenimento della prole è una rata di un’obbligazione annuale, determinata in rapporto alle esigenze complessive della prole e alle circostanze del caso, non il rimborso delle spese sostenute nel singolo mese.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e risultano dal testo della decisione; non è sufficiente una contestazione della sua mera insufficienza.

  • art. 372 c.p.c.

    Premesso, in via pregiudiziale, che deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione documentale allegata alla memoria illustrativa dalla controricorrente (relativa a: spese dei figli minori, visure, dichiarazioni dei redditi, e altri documenti inerenti il merito), non rientrando in alcune delle ipotesi previste da detta ultima norma, il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

    Nel giudizio di cassazione la produzione documentale è inammissibile se non rientra nelle ipotesi tassative consentite dall’art. 372 c.p.c.; la Corte ha applicato tale regola escludendo documenti attinenti al merito.

  • art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898

    Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

    L’assegno divorzile richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli. Attribuzione e quantificazione vanno valutate comparativamente secondo i criteri previsti dalla norma, considerando, tra l’altro, il contributo alla vita familiare e alla formazione dei patrimoni, la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto; la funzione perequativo-compensativa non mira a ripristinare il tenore di vita matrimoniale.

  • art. 115 c.p.c.

    non potendo porsi la censura di violazione della norma citata per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, come nella specie, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può consistere nella contestazione dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; può configurarsi nei casi in cui siano utilizzate prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai limiti legali, siano disattese prove legali, oppure siano trattati come prova legale elementi soggetti a valutazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Premesso che, nella specie, non trova applicazione il disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), contro la decisione di appello che confermi quella di primo grado, poiché si tratta di controversia rientrante nell’ambito disciplinato dall’art. 70 c.p.c., comma 1, occorre sinteticamente dare conto dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, successiva alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, in tema di assegno divorzile.

    L’esclusione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. contro la doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, comma 5, non opera per la controversia in esame, ricondotta dalla Corte all’ambito dell’art. 70, comma 1, c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Non ricorrono i presupposti per la condanna del soccombente ex art. 96 c.p.c., comma 3, sollecitata dalla controricorrente nella memoria autorizzata, non essendo ravvisabile una condotta dello stesso oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”.

    La soccombenza non comporta di per sé la condanna prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.; questa richiede una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, che nel caso non è stata ravvisata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il contributo fisso mensile per il mantenimento dei figli minori è, salvo diversa disposizione, una rata di un’obbligazione annuale commisurata alle esigenze della prole nell’arco dell’anno. La permanenza dei figli presso il genitore obbligato e il suo sostentamento diretto durante i periodi di visita non determinano automaticamente l’esonero dal pagamento o la riduzione dell’importo per quei mesi.
  • La determinazione del contributo per i figli deve considerare complessivamente i tempi di permanenza presso ciascun genitore; tale criterio non impone una variazione dell’assegno da un mese all’altro in funzione del calendario di collocamento.
  • Ai fini dell’assegno divorzile, l’accertamento deve riguardare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente e l’impossibilità oggettiva di procurarseli. La valutazione comparativa considera anche il contributo dato alla vita familiare e alla formazione dei patrimoni, le scelte o i sacrifici professionali connessi alla vita matrimoniale, la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto; l’assegno non è diretto a ricostituire il precedente tenore di vita.
  • La somma ricavata dalla divisione di un bene già appartenente, in tutto o in quota, all’ex coniuge non costituisce necessariamente un nuovo incremento patrimoniale: può rappresentare la conversione in denaro del valore di un cespite già compreso nel suo patrimonio e va valutata in tale contesto.
  • Le critiche del consulente tecnico di parte hanno natura di argomentazioni difensive. Il giudice non è tenuto a confutarle una per una quando esse risultino incompatibili con le ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La censura di motivazione in cassazione non consente di ottenere un nuovo esame del merito o delle risultanze probatorie; è ammissibile, nei limiti indicati dalla legge, soltanto per anomalie motivazionali che incidono sull’esistenza della motivazione stessa.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è deducibile per contestare l’erronea valutazione delle prove, ma solo in relazione alle specifiche ipotesi di uso di prove non introdotte o illegittimamente disposte, mancato rispetto delle prove legali o attribuzione di efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliAssegno di mantenimento e divorzileProveImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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