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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27288/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte su un contratto di locazione relativo a immobile della società fallita, al fine di poter trascrivere il contratto ai sensi dell'art. 2652 n.3 c.c. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello del fallimento, ha invece rigettato la domanda ritenendo assorbente il giudicato esterno formatosi in altro giudizio (Tribunale di Roma) che aveva dichiarato l'inopponibilità/inefficacia del contratto nei confronti del fallimento (perché stipulato dopo il deposito della domanda di concordato e l'ammissione senza autorizzazione), con la conseguenza che era venuto meno l'interesse della ricorrente all'accertamento dell'autenticità. In cassazione la ricorrente deduceva violazioni di norme sulla competenza e sulla efficacia del giudicato, nonché errori di valutazione sul rapporto tra efficacia del giudicato interno alla procedura fallimentare e interesse ad agire in sede ordinaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse (le censure sulla competenza e sulla connessione non avevano incidenza sulla decisione), e ha ritenuto inammissibile in parte e infondato in parte il secondo motivo: è stato confermato che il giudicato esterno sulla inopponibilità del contratto nei confronti del fallimento ha fatto venire meno l'interesse della ricorrente a ottenere l'accertamento nell'azione proposta contro il fallimento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e ad eventuale ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2652 cod. civ., n.3

    Riferito come titolo che richiede l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni per la trascrizione del contratto; la domanda di autenticazione era finalizzata a tale trascrizione

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Autorizza la Corte a provvedere in camera di consiglio senza trattazione orale se nessuna parte o il Procuratore Generale richiedono la trattazione; così è stato fatto

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla competenza territoriale, ma la Corte ha ritenuto le questioni di competenza trattate in motivazione prive di incidenza sulla decisione

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 39 nella critica sulla competenza; la Cassazione ha ritenuto irrilevante per il dispositivo

  • art. 24 legge fallimentare

    Riferimento normativo sulla competenza del tribunale fallimentare; la Corte d'appello aveva rilevato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, ma non ha declinato la competenza nel dispositivo

  • art. 167 legge fallimentare

    Fondamentale nella decisione: il contratto stipulato dopo il deposito della domanda di concordato e l'ammissione senza autorizzazione del giudice delegato è inefficace/inopponibile nei confronti del fallimento; il giudicato su tale questione ha eliminato l'interesse alla domanda di autenticazione proposta contro il fallimento

  • art. 360 codice di procedura civile, comma 1, n.3

    Norma invocata per i motivi di cassazione (violazione di legge), che la Corte ha esaminato e in parte dichiarato inammissibile o infondato

  • art. 1572 cod. civ.

    Richiamato nella censura sul merito (come normativa eventualmente rilevante rispetto al contratto), ma la Corte non ha accolto le argomentazioni volte a scalfire il giudicato formato nel procedimento fallimentare

  • art. 1599 cod. civ.

    Richiamato nella censura relativa alla prova delle sottoscrizioni, ma la Corte ha ritenuto priva di rilievo la richiesta di ulteriori accertamenti una volta esaurito l'interesse processuale

  • art. 2643 cod. civ., n.8

    Richiamato in relazione alle formalità di trascrizione; non è stato però ritenuto in grado di salvare l'interesse della ricorrente una volta formatosi il giudicato sulla inopponibilità

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione potesse mutare l'esito rispetto al giudicato sul rapporto con la procedura fallimentare

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato in riferimento alla questione del giudicato esterno; la Corte sottolinea che il giudicato formato nel separato giudizio è vincolante e rilevante per escludere l'interesse

  • art. 2909 cod. civ.

    Menziato dalla ricorrente nella discussione sulla efficacia del giudicato esterno; la Corte osserva che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e vincola le parti

  • art. 163 legge fallimentare

    Richiamato come riferimento al decreto di ammissione alla procedura di concordato, che ha rilievo nel giudicato sulla inopponibilità del contratto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata per l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, qualora dovuto

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002

    Rilevante ai fini della determinazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento

Massime di principio

  • Se in un altro giudizio è intervenuto giudicato che dichiara l'inopponibilità o l'inefficacia di un contratto nei confronti della procedura fallimentare, tale giudicato può far venire meno l'interesse all'accertamento chiesto nei confronti del fallimento e giustificare il rigetto della domanda ordinaria.
  • Questioni di competenza o connessione discusse in motivazione ma non tradotte nel dispositivo sono prive di rilevanza ai fini del gravame in cassazione; la Corte valuterà il vizio solo se ha incidenza sul provvedimento impugnato.
  • Il giudicato esterno, una volta formato, vincola le parti anche se la parte critica ritiene la decisione ingiusta: le censure sulla correttezza della decisione devono essere proposte nel procedimento in cui il giudicato è stato formato.
  • Quando la domanda di accertamento è proposta esclusivamente contro il fallimento, l'esistenza di un provvedimento che rende il titolo inopponibile al fallimento elimina l'utilità pratica dell'accertamento e dunque l'interesse a procedere.
  • È necessario individuare chiaramente i soggetti attivi e passivi nell'azione (es. se è chiamata in causa una persona fisica non parte del contratto, va motivata la sua rilevanza), altrimenti il giudice può considerare il difetto di utilità processuale.
  • Le questioni probatorie sulla autenticità di sottoscrizioni perdono rilievo quando un impedimento di ordine sostanziale (come l'inefficacia del contratto verso la procedura concorsuale) impedisce che l'accertamento produca effetti pratici.

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