Cassazione Civile, Sentenza n. 27288/2021 del 07/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte su un contratto di locazione relativo a immobile della società fallita, al fine di poter trascrivere il contratto ai sensi dell'art. 2652 n.3 c.c. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello del fallimento, ha invece rigettato la domanda ritenendo assorbente il giudicato esterno formatosi in altro giudizio (Tribunale di Roma) che aveva dichiarato l'inopponibilità/inefficacia del contratto nei confronti del fallimento (perché stipulato dopo il deposito della domanda di concordato e l'ammissione senza autorizzazione), con la conseguenza che era venuto meno l'interesse della ricorrente all'accertamento dell'autenticità. In cassazione la ricorrente deduceva violazioni di norme sulla competenza e sulla efficacia del giudicato, nonché errori di valutazione sul rapporto tra efficacia del giudicato interno alla procedura fallimentare e interesse ad agire in sede ordinaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse (le censure sulla competenza e sulla connessione non avevano incidenza sulla decisione), e ha ritenuto inammissibile in parte e infondato in parte il secondo motivo: è stato confermato che il giudicato esterno sulla inopponibilità del contratto nei confronti del fallimento ha fatto venire meno l'interesse della ricorrente a ottenere l'accertamento nell'azione proposta contro il fallimento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e ad eventuale ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Riferito come titolo che richiede l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni per la trascrizione del contratto; la domanda di autenticazione era finalizzata a tale trascrizione
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Autorizza la Corte a provvedere in camera di consiglio senza trattazione orale se nessuna parte o il Procuratore Generale richiedono la trattazione; così è stato fatto
Richiamato nella censura sulla competenza territoriale, ma la Corte ha ritenuto le questioni di competenza trattate in motivazione prive di incidenza sulla decisione
Richiamato unitamente all'art. 39 nella critica sulla competenza; la Cassazione ha ritenuto irrilevante per il dispositivo
Riferimento normativo sulla competenza del tribunale fallimentare; la Corte d'appello aveva rilevato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, ma non ha declinato la competenza nel dispositivo
Fondamentale nella decisione: il contratto stipulato dopo il deposito della domanda di concordato e l'ammissione senza autorizzazione del giudice delegato è inefficace/inopponibile nei confronti del fallimento; il giudicato su tale questione ha eliminato l'interesse alla domanda di autenticazione proposta contro il fallimento
art. 360 codice di procedura civile, comma 1, n.3
Norma invocata per i motivi di cassazione (violazione di legge), che la Corte ha esaminato e in parte dichiarato inammissibile o infondato
Richiamato nella censura sul merito (come normativa eventualmente rilevante rispetto al contratto), ma la Corte non ha accolto le argomentazioni volte a scalfire il giudicato formato nel procedimento fallimentare
Richiamato nella censura relativa alla prova delle sottoscrizioni, ma la Corte ha ritenuto priva di rilievo la richiesta di ulteriori accertamenti una volta esaurito l'interesse processuale
Richiamato in relazione alle formalità di trascrizione; non è stato però ritenuto in grado di salvare l'interesse della ricorrente una volta formatosi il giudicato sulla inopponibilità
Richiamato dalla ricorrente nella censura; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione potesse mutare l'esito rispetto al giudicato sul rapporto con la procedura fallimentare
Richiamato in riferimento alla questione del giudicato esterno; la Corte sottolinea che il giudicato formato nel separato giudizio è vincolante e rilevante per escludere l'interesse
Menziato dalla ricorrente nella discussione sulla efficacia del giudicato esterno; la Corte osserva che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e vincola le parti
Richiamato come riferimento al decreto di ammissione alla procedura di concordato, che ha rilievo nel giudicato sulla inopponibilità del contratto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata per l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, qualora dovuto
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002
Rilevante ai fini della determinazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento
Massime di principio
- Se in un altro giudizio è intervenuto giudicato che dichiara l'inopponibilità o l'inefficacia di un contratto nei confronti della procedura fallimentare, tale giudicato può far venire meno l'interesse all'accertamento chiesto nei confronti del fallimento e giustificare il rigetto della domanda ordinaria.
- Questioni di competenza o connessione discusse in motivazione ma non tradotte nel dispositivo sono prive di rilevanza ai fini del gravame in cassazione; la Corte valuterà il vizio solo se ha incidenza sul provvedimento impugnato.
- Il giudicato esterno, una volta formato, vincola le parti anche se la parte critica ritiene la decisione ingiusta: le censure sulla correttezza della decisione devono essere proposte nel procedimento in cui il giudicato è stato formato.
- Quando la domanda di accertamento è proposta esclusivamente contro il fallimento, l'esistenza di un provvedimento che rende il titolo inopponibile al fallimento elimina l'utilità pratica dell'accertamento e dunque l'interesse a procedere.
- È necessario individuare chiaramente i soggetti attivi e passivi nell'azione (es. se è chiamata in causa una persona fisica non parte del contratto, va motivata la sua rilevanza), altrimenti il giudice può considerare il difetto di utilità processuale.
- Le questioni probatorie sulla autenticità di sottoscrizioni perdono rilievo quando un impedimento di ordine sostanziale (come l'inefficacia del contratto verso la procedura concorsuale) impedisce che l'accertamento produca effetti pratici.
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