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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27287/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado di risoluzione del contratto per morosità e condanna al pagamento di canoni e indennità. Contestava in particolare: 1) l'omessa pronuncia o la violazione di un presunto giudicato interno relativo alla ricezione delle comunicazioni di aggiornamento Istat; 2) la corretta interpretazione dell'art. 32 legge n. 392/1978 con riferimento alla possibilità di rettificare a posteriori l'importo dell'aggiornamento ISTAT richiesto; 3) l'omesso esame di questioni decisive sulla quantificazione dell'aggiornamento; 4) la mancata accoglienza della domanda di risarcimento per ritardato pagamento e relativo maggior danno; 5) la mancata liquidazione del danno da perdita di chance per la ritardata riconsegna dell'immobile e l'erronea valutazione probatoria della proposta di locazione ricevuta (FNP 22/7/2013).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato inammissibile il controricorso dell'ANAS per tardiva notificazione. Nel merito la Corte ha ritenuto: - inammissibile/infondato il motivo sul presunto giudicato interno, perché la ricorrente non ha indicato adeguatamente l'atto evocato e perché il passaggio invocato era mera argomentazione non idonea a costituire giudicato; - infondata la censura sull'art. 32 l. 392/1978: l'aggiornamento ISTAT richiede una richiesta specifica e opera nella misura richiesta, non è sanabile retroattivamente per maggiori importi non indicati nella richiesta; eventuali errori possono legittimare solo richieste successive per il futuro; - assorbite/inammissibili le censure sull'omesso esame e sui conteggi; - inammissibile la domanda di maggior danno per ritardato pagamento nella misura richiesta perché la ricorrente non aveva allegato i fatti costitutivi necessari (criterio di reimpiego o la differenza minima tra tasso legale e rendimento medio titoli di Stato); - il danno da perdita di chance non è applicabile in luogo del maggior danno previsto dall'art. 1591 c.c.: l'art. 1591 prevede una indennità minima pari al canone e il maggior danno deve essere provato concretamente; la perdita di chance non può sostituire la prova del danno pieno nella fattispecie. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; non si provvede sulle spese per l'irricevibilità del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Consente alla Corte di decidere in camera di consiglio senza trattazione orale se nessuna parte o il P.G. richiede udienza pubblica; usato per la trattazione del ricorso

  • art. 370 c.p.c.

    Stabilisce il termine per la notificazione del controricorso; la mancata tempestiva notifica ha determinato l'inammissibilità del controricorso dell'ANAS

  • art. 186-ter c.p.c.

    Norma procedurale relativa a ingiunzioni di pagamento in corso di causa, richiamata nel procedimento di merito

  • art. 2909 c.c.

    Riferito al tema del giudicato interno; la Corte chiarisce che non può costituire giudicato una semplice argomentazione priva di contenuto dispositvo

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    N.3: vizio di diritto per violazione o falsa applicazione di norme; N.5: omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha valutato i requisiti di ammissibilità e merito di tali doglianze e le ha dichiarate inammissibili o infondate ove non adeguatamente specificate

  • art. 32 legge n. 392/1978

    Stabilisce che l'aggiornamento ISTAT del canone richiede specifica richiesta del locatore; la Corte interpreta che la richiesta deve essere specifica anche nella misura e che non consente rettifiche retroattive per somme superiori a quelle richieste

  • art. 1591 c.c.

    Prevede che il conduttore in mora nella restituzione è tenuto al corrispettivo fino alla riconsegna e, salvo risarcimento del maggior danno; la Corte ricorda che l'indennità minima pari al canone è una presunzione forte e che il maggior danno deve essere provato concretamente

  • artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2697, 2729 c.c.

    Norme richiamate dalla ricorrente in tema di responsabilità, risarcimento e oneri della prova; la Corte richiama che per il maggior danno e per la rivalutazione occorrono adeguate allegazioni e prove

  • Cass. SS.UU. (principio richiamato in sentenza)

    Principio (Sezioni Unite) secondo cui il maggior danno da ritardo può essere presunto quando il rendimento medio dei titoli di Stato è superiore al saggio legale, ma il creditore deve indicare e provare i fatti costitutivi necessari per ottenere tale risarcimento

  • art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c.

    Regole procedurali su specificazione degli atti e dei fatti in cassazione; la Corte ha rilevato l'inosservanza degli obblighi di precisazione da parte della ricorrente

Massime di principio

  • La richiesta di aggiornamento ISTAT del canone, ai sensi dell'art. 32 l. 392/1978, deve essere specifica e vale nella misura in cui è stata effettivamente richiesta: un importo indicato erroneamente in una richiesta non può essere integrato retroattivamente per recuperare una somma maggiore rispetto a quella formalmente domandata
  • Non si forma giudicato interno su mere argomentazioni della sentenza che non contengano una statuizione minima dispositivo; per invocare giudicato occorre indicare con precisione l'atto e la parte dispositiva che si ritiene vincolante
  • Le doglianze per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.) richiedono l'indicazione puntuale del fatto storico, della sua fonte negli atti e della sua decisività: censure generiche o valutazioni critiche sulla motivazione non sono ammesse
  • Per ottenere il riconoscimento del maggior danno da ritardo nei pagamenti (oltre gli interessi legali) il creditore deve allegare i fatti costitutivi richiesti dalle Sezioni Unite (es. criterio di reimpiego o presunzione minima basata sul rendimento medio dei titoli di Stato); l'assenza di tali allegazioni rende inammissibile la pretesa più ampia
  • In caso di occupazione oltre la scadenza contrattuale (art. 1591 c.c.) il locatore ha diritto ad una indennità minima automatica pari al canone; il risarcimento di un 'maggior danno' richiede prova concreta e non può essere sostituito dalla sola nozione di perdita di chance se non è fornita adeguata prova del nesso causale e dell'entità del danno
  • Sul piano processuale, la mancata tempestiva notifica del controricorso comporta inammissibilità: la tempestività degli atti processuali è condizione essenziale per la validità delle difese in cassazione

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