Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18606/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/01/2025 che aveva rigettato la sua istanza ex art. 670 c.p.p. diretta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 10/11/2017 (1 anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 495 c.p.) e la rimessione in termini per proporre impugnazione. L'istanza si fondava sull'asserita mancata notifica del decreto di citazione a giudizio e sulla mancata conoscenza del procedimento, dovuta alla detenzione dell'imputato in Romania dal giorno del reato fino al 28/03/2015. Il Tribunale aveva però ritenuto comprovata la conoscenza del procedimento alla luce di documenti: informativa di reato, nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio, notifiche effettuate al difensore, appello proposto dal difensore e due atti sottoscritti dal ricorrente (istanza di patrocinio a spese dello Stato del 5/11/2013 e nuova elezione di domicilio del 15/01/2014) con firma autenticata dal difensore. Il ricorrente contestava la sussistenza di tali sottoscrizioni e l'effettivo incontro con il difensore in carcere, chiedendo che il giudice avviasse accertamenti (calendario delle visite).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato specificamente le argomentazioni del Tribunale né prodotto elementi idonei a dimostrare la mancata conoscenza del procedimento. La Corte ha richiamato la fede privilegiata degli atti sottoscritti e autenticati dal difensore e non ha ravvisato vizi logico-giuridici nella valutazione della prova operata dal giudice dell'esecuzione. Sul profilo della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. il Tribunale aveva già disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello, quindi quella domanda non è stata qui decisa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui il ricorrente era stato condannato (riferimento al fatto sanzionato dalla sentenza di primo grado).

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per chiedere la declaratoria di non esecutività della sentenza per mancata conoscenza del giudizio; il Tribunale ha applicato tale istituto e la Corte ha ritenuto che non siano stati forniti elementi a sostegno della domanda.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla rescissione del giudicato; il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello per competenza su quella richiesta, profilo non deciso nella presente impugnazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo in cassazione (il ricorso è stato ritenuto affidato nei limiti di tale disposizione).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate come criteri di impugnazione in cassazione (vizi di applicazione della legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente indicato in che modo tali vizi sussistano rispetto alle argomentazioni del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La mera asserzione generica di non conoscenza del procedimento non è sufficiente: il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici idonei a confutare la documentazione che attesta la conoscenza (es. notifiche al difensore, istanze sottoscritte, autenticazioni).
  • La sottoscrizione di atti autenticata dal difensore gode di fede privilegiata; contraddirla richiede prove precise (es. attestazioni documentali, dichiarazioni rese in sede probatoria, refutazione dell autenticazione).
  • Se il ricorrente sostiene di essere stato inabilitato a ricevere informazioni per la detenzione all'estero, è necessario produrre documenti probanti (es. registri visite del carcere straniero, certificazioni di detenzione che dimostrino l'impossibilità di ricevere comunicazioni) e non basarsi su mere affermazioni verbali.
  • Le questioni di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. sono di competenza della Corte d'appello quando così dispone il giudice dell'esecuzione; tale profilo può essere separato e trasmesso, rimanendo distinto da eventuali impugnazioni in Cassazione sull'ordinanza esecutiva.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le motivazioni del giudice di merito; l'assenza di una confutazione motivata porta all'inammissibilità del ricorso e comporta, spesso, condanna alle spese e sanzioni per inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.