Cassazione Penale, Sentenza n. 18606/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/01/2025 che aveva rigettato la sua istanza ex art. 670 c.p.p. diretta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 10/11/2017 (1 anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 495 c.p.) e la rimessione in termini per proporre impugnazione. L'istanza si fondava sull'asserita mancata notifica del decreto di citazione a giudizio e sulla mancata conoscenza del procedimento, dovuta alla detenzione dell'imputato in Romania dal giorno del reato fino al 28/03/2015. Il Tribunale aveva però ritenuto comprovata la conoscenza del procedimento alla luce di documenti: informativa di reato, nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio, notifiche effettuate al difensore, appello proposto dal difensore e due atti sottoscritti dal ricorrente (istanza di patrocinio a spese dello Stato del 5/11/2013 e nuova elezione di domicilio del 15/01/2014) con firma autenticata dal difensore. Il ricorrente contestava la sussistenza di tali sottoscrizioni e l'effettivo incontro con il difensore in carcere, chiedendo che il giudice avviasse accertamenti (calendario delle visite).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato specificamente le argomentazioni del Tribunale né prodotto elementi idonei a dimostrare la mancata conoscenza del procedimento. La Corte ha richiamato la fede privilegiata degli atti sottoscritti e autenticati dal difensore e non ha ravvisato vizi logico-giuridici nella valutazione della prova operata dal giudice dell'esecuzione. Sul profilo della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. il Tribunale aveva già disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello, quindi quella domanda non è stata qui decisa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che individua il reato per cui il ricorrente era stato condannato (riferimento al fatto sanzionato dalla sentenza di primo grado).
Norma invocata dal ricorrente per chiedere la declaratoria di non esecutività della sentenza per mancata conoscenza del giudizio; il Tribunale ha applicato tale istituto e la Corte ha ritenuto che non siano stati forniti elementi a sostegno della domanda.
Norma sulla rescissione del giudicato; il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello per competenza su quella richiesta, profilo non deciso nella presente impugnazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo in cassazione (il ricorso è stato ritenuto affidato nei limiti di tale disposizione).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate come criteri di impugnazione in cassazione (vizi di applicazione della legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente indicato in che modo tali vizi sussistano rispetto alle argomentazioni del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La mera asserzione generica di non conoscenza del procedimento non è sufficiente: il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici idonei a confutare la documentazione che attesta la conoscenza (es. notifiche al difensore, istanze sottoscritte, autenticazioni).
- La sottoscrizione di atti autenticata dal difensore gode di fede privilegiata; contraddirla richiede prove precise (es. attestazioni documentali, dichiarazioni rese in sede probatoria, refutazione dell autenticazione).
- Se il ricorrente sostiene di essere stato inabilitato a ricevere informazioni per la detenzione all'estero, è necessario produrre documenti probanti (es. registri visite del carcere straniero, certificazioni di detenzione che dimostrino l'impossibilità di ricevere comunicazioni) e non basarsi su mere affermazioni verbali.
- Le questioni di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. sono di competenza della Corte d'appello quando così dispone il giudice dell'esecuzione; tale profilo può essere separato e trasmesso, rimanendo distinto da eventuali impugnazioni in Cassazione sull'ordinanza esecutiva.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le motivazioni del giudice di merito; l'assenza di una confutazione motivata porta all'inammissibilità del ricorso e comporta, spesso, condanna alle spese e sanzioni per inammissibilità.
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