Cassazione Penale, Sentenza n. 30332/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di corretta applicazione del giudicato della sentenza n. 237/2024, chiedendo la detrazione dalla pena residua anche dei periodi di carcerazione precedentemente scontati per le sentenze cd. satellite (14/08/2003-21/01/2006 e 01/06/2006-15/09/2006). Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 648 e 655 cod. proc. pen., sostenendo che il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione rende le condanne un unico fatto unitario sul piano sanzionatorio e che, per tale ragione, le pene gia espiate per i reati-satellite dovrebbero essere imputate alla pena complessiva determinata con il criterio della continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il giudice ha ritenuto corretta l'operazione del giudice dell'esecuzione che ha detratto solo i due anni corrispondenti all'aumento per la continuazione esterna e non i periodi di carcerazione antecedenti alla commissione del reato oggetto della sentenza n. 237/2024. La Corte ha richiamato il principio secondo cui ai fini dell'esecuzione sono computabili soltanto le pene o le misure cautelari espiate dopo la commissione del reato in esecuzione (applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.) e ha affermato che il riconoscimento della continuazione in sede cognitiva non autorizza automaticamente l'imputazione di precedenti espiazioni anteriore al reato-base
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen., comma 4
L'art. 657 comma 4 è stato interpretato dalla Corte nel senso che, ai fini del computo della pena residua, vanno considerate soltanto le custodie cautelari o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale si procede; le espiazioni anteriori non possono essere automaticamente imputate alla pena in esecuzione, anche se la continuazione è stata riconosciuta in sede di cognizione
art. 648 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma contestata attraverso il motivo di cassazione, ma non è risultato decisivo nella motivazione della Corte di legittimità
art. 655 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme la cui applicazione sarebbe erronea, ma la Corte ha fondato la decisione sull'art. 657 c.p.p. e sulla giurisprudenza di legittimità
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma di riferimento per il motivo di cassazione relativo all'inosservanza o errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato
art. 697 cod. proc. pen., comma 4
Richiamato dalla difesa come norma di riferimento sul trattamento delle pene in caso di continuazione, ma la Corte ha ritenuto che non sovverta il principio applicativo dell'art. 657 c.p.p. ai fini del computo delle espiazioni anteriori
Ordinanza Corte Costituzionale n. 117/2017
Citando la pronuncia costituzionale, la difesa sosteneva che l'art. 657 debba condurre al computo di espiazioni anteriori quando il giudice dell'esecuzione accerti che il reato associativo e le espiazioni sine titulo si riferiscono a fatti commessi anteriormente; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale richiamo non decisivo nella fattispecie, distinguendo i casi e confermando l'applicabilità dell'art. 657 comma 4 come limitazione alla detrazione delle espiazioni anteriori
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sent. n. 17531 del 22/02/2023)
Pronuncia richiamata a sostegno del principio che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non comporta automaticamente l'imputazione delle differenze di pena eccedenti alla pena in esecuzione quando le espiazioni sono anteriori alla commissione del reato in esecuzione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede cognitiva non autorizza automaticamente la detrazione, ai fini dell'esecuzione, di periodi di carcerazione scontati anteriormente alla commissione del reato in esecuzione; ai fini del computo rilevano le espiazioni successive alla commissione del reato come previsto dall'art. 657 c.p.p.
- In esecuzione bisogna distinguere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono; il cumulo giuridico ridetermina la pena complessiva ma non trasforma automaticamente tutte le espiazioni pregresse in detrazioni dalla pena residua se queste sono anteriori al reato-base
- Per ottenere la detrazione di periodi già scontati occorre dimostrare che tali periodi siano stati scontati 'dopo' la commissione del reato per il quale si procede o che si tratti di espiazione sine titulo riferibile temporalmente e giuridicamente al reato in esecuzione
- In sede esecutiva il giudice applica l'art. 657 c.p.p. e la sua interpretazione giurisprudenziale; le doglianze sulla determinazione della pena complessiva dovranno essere fondate su prova documentale della coincidenza temporale e materiale delle espiazioni con il reato in esecuzione
- Se la difesa contesta il calcolo esecutivo basandosi su riconoscimenti di continuità in sede cognitiva, è utile concentrare le deduzioni sulla temporalita delle espiazioni e su eventuali aspetti 'sine titulo' successivi alla commissione del reato in esecuzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30306/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30307/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30309/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30313/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30315/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30316/2025 del 05/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →