Cassazione Penale, Sentenza n. 47373/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava alla rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.1 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza del Giudice di Pace di Firenze irrevocabile il 22/04/2017 pronunciata in sua assenza. Muhametaj deduceva di non aver mai avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium: aveva eletto domicilio presso la Caritas di Via Baracca (atto compiuto in fase di indagine), non era residente né titolare di permesso di soggiorno, gli era stato nominato difensore d'ufficio e il decreto di citazione a giudizio non sarebbe mai stato notificato al domicilio eletto. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo sufficiente l'elezione di domicilio e la presenza del difensore con notifica eseguita ai sensi dell'art.161 c.4. La Cassazione ha contestato tale premessa giuridica e motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la mera elezione di domicilio in fase di indagini non sia idonea a dimostrare la conoscenza del processo quando non sia seguita dalla notifica della vocatio in iudicium nel domicilio eletto. Ha stabilito che la notificazione al difensore ai sensi dell'art.161 c.4, pur formalmente regolare, non garantisce la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e non giustifica automaticamente la dichiarazione di assenza. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze per il riesame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Autorizza la notificazione al difensore quando la notifica al domicilio risulti impossibile; la Corte ha precisato che tale notificazione, effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, non genera di per sé la presunzione che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo.
art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo: presuppone che l'imputato non abbia avuto conoscenza della vocatio in iudicium e che la mancata conoscenza non sia dovuta a una sottrazione volontaria.
art. 420-bis e art. 420-quater, cod. proc. pen.
Norme storicamente riferite alla dichiarazione di assenza e alle impugnazioni; richiamate nel confronto tra i criteri ora applicabili e i principi su cui si basa l'art. 629-bis.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
ai fini della dichiarazione di assenza non puo considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice verificare che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente
Il domicilio presso il difensore d'ufficio non basta: il giudice deve accertare l'effettivita del rapporto tra imputato e legale per presumere la conoscenza del procedimento.
Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020 (Cappelli)
l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicche non puo desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo
Ribadisce che la conoscenza rilevante ai fini della rescissione va riferita alla notificazione formale della vocatio in iudicium al domicilio eletto.
Sez. 1, n. 36543 del 12/06/2024 (Mjielli)
Conferma il principio secondo cui la notificazione al difensore ai sensi dell'art.161 c.4 non assicura la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Corte EDU - Somogyi e Sejdovic
Giurisprudenza europea richiamata per sostenere il principio che la certezza della notifica della vocatio in iudicium e il diritto a essere informati sono essenziali per la legittimità del processo penale e per valutare se l'imputato si sia sottratto volontariamente.
art. 19, legge 27 maggio 2015, n. 69
Norma nazionale richiamata per indicare il recepimento di principi sovranazionali relativi alle garanzie di notifica e tutela degli imputati.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata nella fase delle indagini non è sufficiente a provare che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo: occorre la notifica formale della vocatio in iudicium nel domicilio eletto.
- La notificazione eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161 c.4, pur formalmente valida, non crea automaticamente la presunzione che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento.
- Se la notificazione della vocatio avviene presso conviventi o altri soggetti legittimati a ricevere l'atto nel domicilio eletto, può operare una presunzione relativa di conoscenza, da cui l'onere di provare il contrario grava sull'imputato.
- Il giudice che dichiara l'assenza deve verificare l'effettività del rapporto tra imputato e difensore quando la domiciliazione è avvenuta presso il legale; è necessario accertare elementi concreti che rendano plausibile la conoscenza del procedimento.
- In caso di notifiche fallite o impossibilità di notifica al domicilio eletto, prima di pronunciare la dichiarazione di assenza sono richieste ricerche diligenti e documentate e, se la notifica viene eseguita al difensore, va valutata la sua idoneità a garantire la conoscenza dell'imputato.
- La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis è applicabile quando la mancata conoscenza della vocatio non sia riconducibile a una sottrazione volontaria dell'imputato; bisogna valutare caso per caso la effettiva esistenza di conoscenza o di volontaria elusione.
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