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Direttiva 2009/46

Direttiva 2009/46/CE della Commissione, del 24 aprile 2009 , che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2006/87/CE per allineare i requisiti tecnici delle navi della navigazione interna alle modifiche del regolamento di ispezione delle navi sul Reno, puntando a mantenere un livello di sicurezza equivalente tra certificato comunitario e certificazione renana. Introduce un nuovo capo sulle emissioni dei motori diesel, con regole su omologazioni riconosciute, controlli di montaggio/intermedi/speciali e servizi tecnici. Modifica inoltre varie disposizioni su sicurezza, evacuazione, impianti antincendio, identificazione delle navi e modello del certificato comunitario. Gli Stati membri interessati devono recepire le disposizioni entro il 30 giugno 2009.

Modifica della direttiva 2006/87/CE sui requisiti tecnici delle navi della navigazione interna, con particolare intervento su emissioni dei motori diesel, certificazione e adeguamenti tecnici del modello di certificato.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE. Incide sulle navi della navigazione interna soggette al certificato comunitario, sui motori diesel installati a bordo o nei macchinari di bordo con potenza nominale superiore a 19 kW, nonché sulle autorità competenti, commissioni di ispezione e servizi tecnici coinvolti nelle verifiche e nel rilascio/modifica dei certificati. Sono previste esclusioni e regimi transitori per taluni motori installati prima di date specifiche e per alcuni motori di ricambio o categorie di motori indicate nelle tabelle transitorie.

Modifica della direttiva 2006/87/CE sui requisiti tecnici delle navi della navigazione interna

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. L’obiettivo è adeguare il quadro unionale agli emendamenti del regolamento di ispezione delle navi sul Reno e garantire un livello di sicurezza equivalente tra i diversi regimi di certificazione.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama, nei considerando, la necessità di aggiornare la disciplina dopo le modifiche introdotte nel sistema renano di ispezione. Si sottolinea che il certificato comunitario e quello rilasciato secondo il regolamento di ispezione delle navi sul Reno devono poggiare su requisiti tecnici equivalenti, così da evitare distorsioni della concorrenza e differenze nei livelli di sicurezza. Un ulteriore motivo di intervento è l’opportunità di introdurre regole equivalenti a quelle renane per il controllo dei motori soggetti anche alla direttiva 97/68/CE.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva è rivolta agli Stati membri che dispongono di vie navigabili interne rientranti nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE. Sul piano sostanziale, essa incide sulle navi della navigazione interna soggette a certificato comunitario, sui motori diesel installati a bordo o nei macchinari di bordo con potenza nominale superiore a 19 kW, sulle autorità competenti e sulle commissioni di ispezione incaricate dei controlli e del rilascio o aggiornamento dei certificati. Sono inoltre coinvolti i servizi tecnici che collaborano alle verifiche.

Modifiche agli allegati e al certificato comunitario

L’allegato I è aggiornato con una serie di correzioni e inserimenti. Per l’Italia, l’indicazione del capo 3 è sostituita con la formula: "Repubblica italiana – Tutta la rete nazionale navigabile". Vengono inoltre aggiornati titoli e struttura dell’indice, con l’inserimento del capo 8 bis dedicato alle emissioni dei motori diesel, l’inserimento di nuove appendici e la modifica di alcune definizioni tecniche dell’articolo 1.01.

L’allegato II modifica varie voci del certificato comunitario, tra cui:

  • l’obbligo di indicare numero del certificato, numero unico europeo di identificazione delle navi, numero di registrazione e numero di stazzatura;
  • il riquadro relativo agli accoppiamenti;
  • il riquadro sull’immersione, con la distinzione tra immersione fuori tutto e immersione T;
  • il riquadro sugli impianti di esaurimento della sentina;
  • i riquadri su altre dotazioni, dispositivi antincendio e mezzi di salvataggio;
  • la formula finale del certificato.

Nuovo capo 8 bis: emissioni dei motori diesel

Il nuovo capo 8 bis rappresenta il cuore tecnico della direttiva. Introduce un sistema coordinato di regole per le emissioni di inquinanti gassosi e particolato dei motori diesel installati sulle navi della navigazione interna.

Definizioni chiave

L’articolo 8 bis.01 chiarisce i concetti essenziali:

  • motore: motore ad accensione per compressione;
  • motore di propulsione: motore per la propulsione di una nave della navigazione interna;
  • motore ausiliario: motore per usi diversi dalla propulsione;
  • motore di ricambio: motore usato e revisionato che sostituisce un motore operativo con medesima conformazione, stesso numero di cilindri e differenze limitate di potenza e velocità;
  • omologazione: procedura di certificazione del rispetto dei requisiti tecnici in materia di emissioni;
  • controllo di montaggio, controllo intermedio e controllo speciale: verifiche successive all’omologazione per mantenere la conformità;
  • famiglia di motori, costruttore, protocollo dei parametri del motore e istruzioni del costruttore per il monitoraggio dei parametri rilevanti per le emissioni.

Applicazione e conformità

L’articolo 8 bis.02 stabilisce che, salvi i requisiti della direttiva 97/68/CE, le nuove disposizioni si applicano a tutti i motori con potenza nominale superiore a 19 kW installati su navi della navigazione interna o su macchinari di bordo. I motori devono essere conformi alla direttiva 97/68/CE e la verifica del rispetto dei limiti di emissione si basa su un’omologazione ai sensi dell’articolo 8 bis.03.

Il controllo di montaggio è obbligatorio dopo l’installazione e prima della messa in servizio; esso si svolge nell’ambito dell’ispezione iniziale o di un’ispezione speciale successiva all’installazione del motore. È prevista un’eccezione: il controllo di montaggio può essere omesso se un motore con potenza nominale inferiore a 130 kW è sostituito con un motore coperto dalla stessa omologazione, purché il proprietario o il suo rappresentante notifichi la sostituzione, invii la copia del documento di omologazione e il numero di identificazione del nuovo motore.

I controlli intermedi sono effettuati nell’ambito delle ispezioni periodiche di cui all’articolo 2.09. I controlli speciali diventano obbligatori dopo modifiche significative che possano influire sulle emissioni. I risultati di tali controlli devono essere registrati nel protocollo dei parametri del motore.

La commissione di ispezione deve indicare nel certificato comunitario, al riquadro 52, i numeri di omologazione e di identificazione di tutti i motori soggetti al capo 8 bis; per alcuni motori di cui alla direttiva 97/68/CE è sufficiente il solo numero di identificazione.

Omologazioni riconosciute e documenti da tenere a bordo

L’articolo 8 bis.03 riconosce due categorie di omologazione:

  • omologazioni ai sensi della direttiva 97/68/CE;
  • omologazioni riconosciute come equivalenti ai sensi della stessa direttiva.

Per ogni motore omologato devono essere conservati a bordo, in originale o in copia:

  • il documento di omologazione;
  • le istruzioni del costruttore per il monitoraggio dei componenti e dei parametri rilevanti per le emissioni;
  • il protocollo dei parametri del motore.

Svolgimento dei controlli e conseguenze della non conformità

L’articolo 8 bis.04 disciplina in dettaglio il contenuto dei controlli di montaggio, intermedi e speciali. L’autorità competente verifica la corrispondenza del motore ai componenti, alle regolazioni e ai parametri indicati nelle istruzioni del costruttore. Se il motore non risulta conforme al tipo o alla famiglia omologata, l’autorità può:

  • richiedere interventi per ripristinare la conformità;
  • richiedere modifiche dell’omologazione;
  • ordinare la misurazione delle emissioni effettive.

Se la conformità non viene ripristinata, o se la misurazione dimostra il mancato rispetto dei valori limite, l’autorità rifiuta il certificato comunitario o revoca quello già rilasciato. Per i motori con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, i controlli includono la verifica del loro corretto funzionamento.

Le istruzioni del costruttore devono essere predisposte dal costruttore e approvate dall’autorità competente; esse devono consentire di presumere il costante rispetto dei valori limite e includere almeno:

  • tipo di motore e, se del caso, famiglia di motori con potenza e velocità nominali;
  • elenco dei componenti e parametri rilevanti;
  • elementi identificativi dei componenti autorizzati;
  • parametri tecnici rilevanti, come tempi di iniezione, temperatura del liquido di raffreddamento e contropressione massima dei gas di scarico.

Inoltre:

  • l’installazione deve rispettare le limitazioni dell’omologazione;
  • la depressione dell’aria di aspirazione e la contropressione dei gas di scarico non possono superare i valori autorizzati;
  • per i motori di una famiglia di motori non sono ammesse regolazioni o modifiche che peggiorino le emissioni o eccedano la gamma autorizzata;
  • eventuali modifiche successive all’omologazione devono essere annotate nel protocollo dei parametri;
  • se il controllo conferma il rispetto delle specifiche, si può presumere il rispetto dei valori limite di emissione;
  • l’autorità può limitare, a propria discrezione, il controllo di installazione o i controlli intermedi, ma deve eseguire il controllo integrale almeno su un cilindro o su un motore della famiglia.

Servizi tecnici

L’articolo 8 bis.05 stabilisce che i servizi tecnici devono soddisfare la norma EN ISO/IEC 17025:2000. I costruttori non possono essere qualificati come servizi tecnici. Tali servizi possono usare strutture esterne con autorizzazione dell’autorità competente e devono dimostrare, su richiesta, di essere abilitati a svolgere l’attività nell’Unione. I servizi di paesi terzi possono essere notificati solo sulla base di un accordo bilaterale o multilaterale con l’Unione.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili, insieme all’autorità nazionale competente, dell’applicazione del capo 8 bis.

Aggiornamenti su sicurezza, evacuazione e dispositivi di bordo

La direttiva modifica anche varie disposizioni tecniche della direttiva 2006/87/CE in materia di sicurezza della nave. Tra gli interventi principali figurano:

  • l’aggiornamento dei titoli relativi ai sistemi antincendio fissi per alloggi, timonerie, zone passeggeri, sale macchine, locali caldaie e locali pompe;
  • la revisione della disciplina delle zone di raccolta e dei punti di riunione, con maggiore attenzione a protezione, evacuazione sicura, accessibilità dei mezzi di salvataggio e segnaletica a bordo;
  • la modifica delle prescrizioni sull’impianto di esaurimento della sentina, che deve essere permanentemente installato;
  • l’adeguamento di alcune regole sui dispositivi di governo e propulsione, in particolare sulla direzione della spinta e sul controllo tramite leva.

Regime transitorio e date rilevanti

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE devono adottare entro il 30 giugno 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sono inoltre previsti numerosi regimi transitori nelle tabelle degli articoli 24.02, 24.06 e 24 bis.02, con applicazione differita di diversi requisiti tecnici. Tra le principali scadenze figurano:

  • 1.1.2010 per alcune prescrizioni relative a schermi, controllo tramite leva e direzione della spinta;
  • 1.1.2025 per talune protezioni e sistemi di tubature;
  • 1.1.2029 per la valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte;
  • 1.1.2045 per specifici serbatoi e tubazioni di oli lubrificanti o di impianti di trasmissione e riscaldamento.

Per il capo 8 bis, la direttiva introduce anche esclusioni transitorie per motori installati prima di determinate date, per motori di ricambio e per alcune categorie di motori a seconda della potenza, della tipologia e della data di installazione. Vengono richiamati i limiti di emissione delle fasi II e IIIA della direttiva 97/68/CE, nonché il coordinamento con gli allegati XIV e XV della stessa direttiva.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per i professionisti del settore, la direttiva richiede una verifica puntuale di tre profili:

  • conformità tecnica delle navi e dei motori installati rispetto ai nuovi requisiti;
  • corretta gestione documentale del certificato comunitario, del protocollo dei parametri del motore e delle omologazioni riconosciute;
  • rispetto delle scadenze transitorie e delle eventuali deroghe o esenzioni applicabili al singolo motore o alla singola nave.

In particolare, per gli operatori italiani assume rilievo l’estensione dell’indicazione alla "tutta la rete nazionale navigabile", con ricadute sulla portata geografica del regime applicabile e sulla modulistica certificativa.

Disposizioni principali

Allineamento della direttiva 2006/87/CE al regolamento di ispezione sul Reno

La direttiva modifica la direttiva 2006/87/CE per tener conto degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno. Il considerando centrale è l’esigenza di garantire che il certificato comunitario e il certificato rilasciato secondo il regolamento renano si basino su requisiti tecnici equivalenti, così da evitare distorsioni della concorrenza e differenze nei livelli di sicurezza.

Modifiche agli allegati I, II e V della direttiva 2006/87/CE

L’allegato I è modificato con l’estensione dell’indicazione relativa alla Repubblica italiana a tutta la rete nazionale navigabile, con l’inserimento di nuove definizioni e con l’aggiornamento di titoli e strutture del testo. L’allegato II e l’allegato V sono modificati per adeguare il modello del certificato comunitario, i dati identificativi della nave, i riquadri relativi a immersione, impianti di esaurimento della sentina, dotazioni, dispositivi antincendio e mezzi di salvataggio.

Nuovo capo 8 bis sulle emissioni dei motori diesel

È inserito un nuovo capo 8 bis dedicato alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dai motori diesel. Il capo definisce motore, motore di propulsione, motore ausiliario, motore di ricambio, omologazione, controlli di montaggio/intermedi/speciali, famiglia di motori, costruttore, protocollo dei parametri del motore e istruzioni del costruttore per il monitoraggio dei parametri rilevanti per le emissioni.

Ambito di applicazione e conformità ai limiti emissivi

Il nuovo capo si applica, fatte salve le prescrizioni della direttiva 97/68/CE, a tutti i motori con potenza nominale superiore a 19 kW installati su navi della navigazione interna o su macchinari di bordo. I motori devono essere conformi alla direttiva 97/68/CE e il rispetto dei valori limite di emissione è determinato sulla base di un’omologazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 8 bis.03.

Controllo di montaggio, controlli intermedi e controlli speciali

È previsto un controllo di montaggio dopo l’installazione del motore e prima della messa in servizio, da svolgersi nell’ambito dell’ispezione iniziale o di un’ispezione speciale successiva all’installazione. I controlli intermedi sono effettuati nelle ispezioni periodiche; i controlli speciali sono obbligatori dopo ogni modifica significativa che possa incidere sulle emissioni. In caso di non conformità, l’autorità può richiedere misure correttive, modifiche dell’omologazione o misure di misurazione delle emissioni; se la conformità non è ripristinata, rifiuta o revoca il certificato comunitario.

Omologazioni riconosciute e documentazione a bordo

Sono riconosciute le omologazioni ai sensi della direttiva 97/68/CE e le omologazioni equivalenti riconosciute in base a tale direttiva, purché il motore sia impiegato nel tipo di approvazione pertinente. A bordo devono essere conservati il documento di omologazione, le istruzioni del costruttore per il monitoraggio dei componenti e dei parametri rilevanti per le emissioni e il protocollo dei parametri del motore.

Servizi tecnici

I servizi tecnici devono rispettare la norma EN ISO/IEC 17025:2000 e non possono coincidere con il costruttore del motore. Possono usare strutture esterne con autorizzazione dell’autorità competente e, su richiesta, devono dimostrare la propria abilitazione nell’Unione. I servizi di paesi terzi possono essere notificati solo nell’ambito di accordi bilaterali o multilaterali con l’Unione. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i nominativi e gli indirizzi dei servizi tecnici competenti.

Aggiornamenti su sicurezza, evacuazione e impianti di bordo

Sono modificati vari articoli relativi a dispositivi di governo e propulsione, sistemi antincendio fissi, vie di uscita, zone di raccolta, impianti di esaurimento della sentina e dotazioni di sicurezza. Tra l’altro, per le zone di raccolta si rafforzano i criteri di accessibilità, evacuazione sicura, segnalazione a bordo e collocazione sopra la linea limite; per i mezzi di salvataggio si precisa la loro accessibilità e il collegamento con il piano di sicurezza.

Regime transitorio e termini di adeguamento

Gli Stati membri interessati devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2009 e informare immediatamente la Commissione. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono inoltre previste numerose date transitorie tecniche nelle tabelle degli articoli 24.02, 24.06 e 24 bis.02, con applicazione differita di diversi requisiti fino a date quali 1.1.2010, 1.1.2025, 1.1.2029, 1.1.2045 e altre scadenze specifiche.

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