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Ordinanza

Ordinanza n. 585/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24.11.2025 con cui è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Tufino, e i relativi allegati, pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune dall’11.12.2025 al 26.12.2025 e sul BURC n.4 del 26/01/2026, nella parte in cui prevede che l’area di proprietà del sig. Genovese (catastalmente identificata al Foglio 1, particelle 315 e 656) ricada in Zona “VN4 - Verde pubblico”, e l’area di proprietà della sig.ra Colella (catastalmente identificata al Foglio 1, particella 754) ricada al 50% in Zona “VN4 - Verde pubblico” e al 50% in zona industriale, nonché nella parte in cui destina le aree circostanti a zona industriale (mappali 763 e 736) e a parcheggio pubblico (mappale 758), in modo da creare un’enclave a verde pubblico illogicamente circondata da destinazioni incompatibili (doc.1). Per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento qui impugnato, di contenuto anche ignoto, laddove lesivo dei diritti dei ricorrenti, tra cui a mero titolo esemplificativo si indicano: - la proposta al Consiglio Comunale n. 30 del 14.11.2025 (doc.2); - la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 04.11.2025 (doc. 3); - la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 26.07.2024, avente ad oggetto “Esame e valutazione delle osservazioni pervenute al piano urbanistico comunale” (doc.4); - la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 03.04.2024, con cui è stato adottato il PUC del Comune di Tufino, e i relativi allegati (doc. 5). Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso qualora emergano elementi o provvedimenti che ne giustificano la proposizione.

Giustizia amministrativa202600659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di approvazione del Piano Urbanistico Comunale e relative disposizioni che destinano i terreni dei ricorrenti, in tutto o in parte, a verde pubblico, circondandoli con aree destinate a insediamenti produttivi e parcheggio pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera consiliare di approvazione del PUC del Comune di Tufino e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Contestano, in particolare, la destinazione dei propri terreni a zona VN4 - Verde pubblico, mentre aree circostanti, originariamente agricole, sono state destinate in parte a insediamenti produttivi e in parte a parcheggio pubblico, creando secondo la prospettazione ricorsuale un’enclave a verde pubblico illogicamente circondata da destinazioni incompatibili. Dalla motivazione cautelare emergono censure riferite all’incoerenza e irragionevolezza delle scelte pianificatorie, alla disparità di trattamento tra proprietari e alla mancata considerazione delle norme imperative della pianificazione sovraordinata di bacino (P.S.A.I.), che imporrebbero l’inedificabilità assoluta nelle aree a rischio R3 e R4. I ricorrenti lamentano inoltre che le osservazioni presentate in sede procedimentale, volte a ottenere una pianificazione uniforme dei lotti, non avrebbero ricevuto risposte pertinenti. È stata altresì rappresentata la convocazione del Consiglio comunale per deliberare la dichiarazione di pubblica utilità, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la realizzazione di opere viarie, di un parco urbano e di un parcheggio riguardanti l’area controversa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso le determinazioni impugnate, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che le disposizioni di piano incidano direttamente sui suoli dei ricorrenti e possano arrecare un pregiudizio immediato, poiché nelle more del giudizio le iniziative comunali, comprese quelle relative alla dichiarazione di pubblica utilità e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, potrebbero determinare situazioni di fatto materialmente irreversibili. Quanto al fumus boni iuris, in sede di sommaria delibazione il Collegio ha ravvisato ragionevoli perplessità sulle scelte pianificatorie: la destinazione frammentaria e disomogenea di terreni originariamente agricoli, con attribuzione di destinazioni produttive ad alcuni lotti e di verde pubblico ai soli terreni dei ricorrenti, appariva non coerente e potenzialmente irragionevole. Il TAR ha inoltre rilevato la possibile mancata considerazione dei vincoli sovraordinati del P.S.A.I., che imporrebbero l’inedificabilità assoluta nelle aree R3 e R4, nonché l’assenza di risposte pertinenti alle osservazioni dei ricorrenti. Ha riservato al giudizio di merito, anche mediante eventuali approfondimenti tecnici istruttori, la verifica definitiva delle censure. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha accolto la domanda di sospensione.

  • artt. 11 e 12 d.P.R. 327/2001

    Richiamati in relazione alla convocazione del Consiglio comunale avente a oggetto la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile può sussistere quando l’applicazione di una destinazione urbanistica sia seguita da iniziative amministrative suscettibili di produrre trasformazioni materiali o vincoli espropriativi difficilmente reversibili prima della decisione di merito.
  • Pur rientrando le scelte urbanistiche nella discrezionalità dell’amministrazione, è cautelarmente censurabile la destinazione frammentaria e disomogenea di lotti contigui quando la selezione dei terreni interessati non risulti coerente con il contesto territoriale e appaia irragionevole o potenzialmente discriminatoria.
  • La pianificazione urbanistica comunale deve rispettare i vincoli imperativi derivanti dalla pianificazione sovraordinata di bacino; non è ragionevole destinare a nuovi insediamenti aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, imponendo invece una destinazione a verde pubblico soltanto su altri terreni della medesima area, senza adeguata giustificazione.
  • Le osservazioni dei proprietari interessati dalle scelte pianificatorie devono essere esaminate e riscontrate in modo pertinente, soprattutto quando prospettino esigenze di uniformità della disciplina urbanistica tra lotti contigui e incidano sulla razionalità complessiva della pianificazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiDichiarazione di pubblica utilitàTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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