Cassazione Penale, Ordinanza n. 00804/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello aveva poi escluso l'aggravante di cui all'art. 187, comma 1 quater, cod. strada e ridotto la pena a mesi 4 di arresto ed euro 900,00 di ammenda. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, veniva dedotto un unico motivo di violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privo di una critica analisi della motivazione impugnata e di puntuali ragioni di diritto. Nel merito ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e congruo il diniego dell'art. 131-bis, valorizzando lo stato di alterazione da stupefacenti, il significativo valore di THC e la circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa, elementi idonei a escludere la particolare tenuità dell'offesa per la pericolosità concreta della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Resta ferma la decisione di merito: esclusa l'aggravante dell'art. 187, comma 1 quater, cod. strada e confermata la condanna per guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, con pena rideterminata dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 187, comma 1 quater, Cod. strada
aggravante esclusa dalla Corte d'appello nel giudizio di merito
art. 131-bis c.p.
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, negata perché l'offesa non era di particolare tenuità
art. 133, comma 1, c.p.
criterio per valutare tenuità dell'offesa, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 192 c.p.p.
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente nel riferimento ai limiti del ricorso per cassazione; il motivo non era consentito perché privo di specifica critica alla motivazione
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e concreta del fatto, ancorata ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., e non può essere riconosciuto quando la condotta evidenzi una apprezzabile pericolosità per i beni giuridici tutelati.
- Il diniego della particolare tenuità è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi specifici della fattispecie, come lo stato di alterazione da stupefacenti, il livello di assunzione e ulteriori profili di pericolosità della condotta.
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già disattese dal giudice di merito senza una critica analisi della motivazione impugnata e senza puntuali ragioni di diritto e relativi riferimenti alla decisione contestata.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è necessaria la disamina di tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti rilevanti nel caso concreto.
- La circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa, unita alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, può costituire indice di una concreta pericolosità della condotta tale da escludere la particolare tenuità del fatto.
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