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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22478/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la riforma quoad poenam della sentenza di condanna: deduce (1) insufficiente prova dell'identificazione dell'imputato come utilizzatore della carta di credito rubata, essendosi basata la motivazione su una ricognizione di filmati ritenuta non logicamente collegata ai singoli prelievi contestati; (2) nullità per eccessiva indeterminatezza della contestazione relativa agli utilizzi abusivi della carta (capo B), senza precisare a quali episodi l'imputato dovesse difendersi; (3) errata applicazione della recidiva, non adeguatamente motivata in relazione alla gravità e cronologia delle precedenti condanne.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo: ritiene la motivazione della Corte di appello evanescente circa l'identificazione del ricorrente come autore dei prelievi e annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto specifico dell'identificazione. Rigetta invece la censura sull'indeterminatezza della contestazione (ritiene che capo B contenga numero della carta, periodo, luoghi e ammontare dei prelievi sufficienti per difendersi) e conferma che la motivazione sulla recidiva era adeguata nei termini richiesti dalla giurisprudenza. Pertanto l'annullamento è limitato e parziale, con rinvio per riesame della sola questione identificativa.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    norma che disciplina la proposizione del ricorso per cassazione e il termine/legittimazione del difensore; richiamata per inquadrare la legittimità del ricorso presentato

  • art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lettere c) ed e)

    indica i motivi di annullamento per violazione di norme processuali e vizi essenziali della motivazione, che la Cassazione ha ritenuto fondati quanto alla carenza di argomentazione sull'identificazione

  • Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020 (Rv. 279090)

    Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090

    giurisprudenza citata per il principio secondo cui l'imputazione è sufficientemente determinata se indica carta, periodo, luoghi e importi, consentendo la difesa; usata per respingere la censura di indeterminatezza del capo B

  • Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010 (ric. Calibè, Rv. 247838)

    Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838

    richiamata come parametro dogmatico sul trattamento della recidiva: la valutazione deve considerare precedenti, loro gravità e cronologia per accertare incremento di pericolosità sociale

  • Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 (Rv. 263464)

    Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464

    ulteriore giurisprudenza sulla disciplina della recidiva e sui criteri di valutazione del suo peso in sede di determinazione della pena, richiamata per confermare la correttezza della valorizzazione operata dalla Corte di merito

Massime di principio

  • L'identificazione dell'imputato tramite filmati o ricognizioni richiede una motivazione esplicita e collegamenti logici chiari tra la immagine identificata e il singolo episodio contestato; la mera rinuncia a spiegare il nesso non è sufficiente e determina annullamento e rinvio.
  • La contestazione di utilizzo abusivo di carta di credito non è nulla per indeterminatezza se l'imputazione indica il numero della carta, l'intervallo temporale, i luoghi e gli importi complessivi: tali elementi consentono all'imputato di esercitare concretamente la difesa.
  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione concreta che valuti gravità, numero e cronologia delle precedenti condanne per dimostrare un accresciuto livello di colpevolezza e pericolosità; una motivazione adeguata preserva la statuizione anche in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione annulla per carenze motivazionali specifiche e rimette la causa per nuovo esame limitato ai punti difettosi della motivazione; le statuizioni non viziati rimangono invece confermate.
  • In processi basati su prove indirette (video, riconoscimenti, corrispondenze temporali/di luogo) è necessario che il giudice spieghi il percorso logico che collega la prova raccolta all'elemento costitutivo del reato contestato (es. essere l'autore del prelievo in una data e in uno sportello precisi).

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