Parere n. 1579/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro il Comune di -OMISSIS-avverso i verbali di ritiro dell’arma in dotazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l'annullamento dei verbali e dell'ordine orale di ritiro dell'arma, delle munizioni e dei caricatori in dotazione a un'agente di polizia locale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, agente di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e assegnataria continuativa dell'arma di servizio, ha impugnato i verbali del 5, 7 e 11 settembre 2023, nonché l'ordine orale di consegna dell'arma e gli atti connessi. Ha dedotto: la violazione dell'art. 10, comma 3, del D.M. n. 145/1987 per la mancanza di un provvedimento scritto; la violazione della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio, carenza di motivazione e mancata istruttoria; l'infondatezza della motivazione sanitaria, anche alla luce dell'idoneità attestata dal medico competente il 9 ottobre 2023; la violazione del principio di proporzionalità. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che gli atti fossero riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato, e, in subordine, la non definitività degli atti. Nel merito ha qualificato il ritiro come misura cautelare urgente ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., giustificata da patologie ansiogene documentate.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa. Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010. Il rapporto di lavoro del personale della polizia locale non rientra tra i rapporti non privatizzati di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001; pertanto, le controversie relative a tale rapporto spettano ordinariamente al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il ritiro dell'arma e dei relativi strumenti è stato qualificato non come esercizio di un potere autoritativo, ma come atto di gestione adottato dal Comune con i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Gli atti incidono sugli strumenti di lavoro e sulle modalità operative della dipendente e sono riconducibili allo jus variandi e alla micro-organizzazione del rapporto. La controversia riguarda quindi diritti connessi a un rapporto di lavoro contrattualizzato ed è devoluta al giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi relativi alla forma dell'atto, alla partecipazione procedimentale, alla motivazione, all'istruttoria, alla giustificazione sanitaria e alla proporzionalità della misura.
Osservazioni
Giurisdizione sul rapporto di lavoro della polizia locale
Il personale della polizia locale non rientra tra le categorie di rapporti di lavoro pubblico non privatizzati previste dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Le controversie relative al rapporto sono quindi devolute, in via ordinaria, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Qualificazione degli atti di ritiro dell'arma
I provvedimenti di ritiro dell'arma, delle munizioni e dei caricatori sono atti paritetici di gestione del rapporto di lavoro, adottati con i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e non esercizio di poteri autoritativi.
Jus variandi e micro-organizzazione
Il ritiro degli strumenti necessari allo svolgimento delle mansioni incide sulle modalità operative della prestazione e costituisce esercizio dello jus variandi e attività di micro-organizzazione relativa all'assegnazione o revoca degli strumenti di lavoro.
Inammissibilità del ricorso straordinario
Poiché la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è esperibile ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 1199/1971
contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
Il ricorso straordinario è ammesso contro atti amministrativi definitivi, ma il suo esperimento presuppone anche la giurisdizione amministrativa sulla controversia.
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010
il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
La devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa costituisce condizione di ammissibilità del ricorso straordinario.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Le controversie concernenti il rapporto di lavoro privatizzato della polizia locale spettano al giudice ordinario, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La disposizione individua i rapporti di lavoro pubblico non privatizzati; il personale della polizia locale non rientra in tale ambito.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Gli atti di gestione del rapporto sono adottati dalla pubblica amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
art. 39 T.U.L.P.S.
È stato richiamato dall'amministrazione quale base della misura cautelare urgente, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l'applicazione nel merito per difetto di giurisdizione amministrativa.
art. 10, comma 3, D.M. n. 145/1987
La censura relativa alla necessità di un provvedimento scritto non è stata esaminata, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010.
- Le controversie relative al rapporto di lavoro del personale della polizia locale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di rapporto non privatizzato previste dalla legge.
- Il ritiro o la revoca degli strumenti di lavoro assegnati a un dipendente pubblico contrattualizzato, quando incide sulle modalità operative della prestazione, costituisce atto di gestione del rapporto adottato con i poteri del privato datore di lavoro, non esercizio di potere autoritativo.
- Gli atti di assegnazione o revoca degli strumenti necessari allo svolgimento delle mansioni possono integrare esercizio dello jus variandi e attività di micro-organizzazione; le relative controversie concernono diritti connessi al rapporto di lavoro e spettano al giudice ordinario.
Ritiro dell'arma di servizio a un'agente di polizia locale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un'agente del Corpo di polizia locale contro il Comune di -OMISSIS-, avente a oggetto il ritiro dell'arma, delle munizioni e dei caricatori assegnati per lo svolgimento del servizio. Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione e chiesto il parere della Sezione Prima.
Premesse e motivi del ricorso
La ricorrente, titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza e assegnataria continuativa dell'arma dal 2012, ha contestato il ritiro disposto oralmente il 5 settembre 2023 e successivamente formalizzato mediante verbali del 5, 7 e 11 settembre 2023. Ha inoltre impugnato l'ordine orale di consegna dell'arma e gli atti presupposti, connessi o conseguenti.
I motivi dedotti riguardavano:
- la violazione dell'art. 10, comma 3, del D.M. n. 145/1987, per l'assenza di un provvedimento scritto;
- la violazione della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, carenza di motivazione e mancata istruttoria;
- l'infondatezza della motivazione sanitaria, ritenuta smentita dall'idoneità attestata dal medico competente il 9 ottobre 2023;
- la sproporzione della misura adottata.
Eccezioni dell'amministrazione
L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e, in subordine, la non definitività degli atti impugnati. Nel merito ha sostenuto che il ritiro costituisse una misura cautelare urgente ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., giustificata da patologie ansiogene documentate e tale da escludere, in ragione dell'urgenza, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Quadro normativo sul ricorso straordinario
La Sezione ha richiamato l'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario è proponibile contro atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità, e l'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010, che ne limita l'operatività alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Ne consegue che il ricorso straordinario non può essere utilizzato quando la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Qualificazione del rapporto e degli atti impugnati
Il rapporto di lavoro del personale della polizia locale è soggetto al regime del pubblico impiego contrattualizzato e non rientra tra i rapporti esclusi dalla privatizzazione ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
La Sezione ha qualificato gli atti di ritiro dell'arma e degli altri strumenti come atti di gestione del rapporto di lavoro, adottati dal Comune con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Essi non costituiscono esercizio di poteri autoritativi, ma incidono sugli strumenti di lavoro e sulle modalità operative della prestazione.
In particolare, gli atti sono stati ricondotti allo jus variandi, inteso come potere privatistico del datore di lavoro di modificare le mansioni o le modalità di svolgimento dell'attività nell'ambito della medesima categoria contrattuale, nonché alla micro-organizzazione relativa all'assegnazione o alla revoca degli strumenti necessari per l'esecuzione delle mansioni.
Giurisdizione e decisione
Poiché la controversia riguarda diritti connessi a un rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato le censure relative alla forma scritta, alla partecipazione procedimentale, alla motivazione, all'istruttoria, alla giustificazione sanitaria e alla proporzionalità della misura. Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010.
Oscuramento dei dati
La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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