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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05009/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un istituto bancario impugnava una cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno d'imposta 2005, sostenendo che il tardivo versamento dipendesse da un errore dichiarativo successivamente corretto mediante ravvedimento operoso. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma in appello l'Agenzia delle Entrate deduceva che, per il periodo d'imposta interessato, la disciplina speciale escludeva il ravvedimento operoso in caso di omesso o tardivo versamento dell'IRAP. La Commissione tributaria regionale dava ragione all'Ufficio. In cassazione la banca denunciava violazione dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 106 del 2005, convertito nella l. n. 156 del 2005, in relazione all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che il divieto di ravvedimento riguardasse soltanto l'omissione totale del versamento e non anche il ritardo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, secondo l'orientamento costante, la disciplina speciale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 106 del 2005 esclude la riduzione sanzionatoria per ravvedimento operoso, nel limitato periodo considerato, sia quando il versamento IRAP sia omesso sia quando sia incompleto o tardivo, non essendo giustificabile una distinzione arbitraria tra inadempimento totale e parziale. Poiché nel caso concreto era pacifico il tardivo versamento del secondo acconto IRAP 2005, la norma invocata non era applicabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore dell'Agenzia delle Entrate; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., rimasta intimata e non costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005

    convertito nella legge n. 156/2005

    La disposizione speciale, per il periodo d'imposta considerato, esclude l'applicazione della riduzione sanzionatoria da ravvedimento operoso in caso di violazione dell'obbligo di versamento IRAP, ricomprendendo sia il pagamento omesso sia quello incompleto o tardivo.

  • art. 13 D.Lgs. n. 472/1997

    L'istituto del ravvedimento operoso, normalmente previsto dalla norma, non è applicabile nei limiti derogatori fissati dalla disciplina speciale sull'IRAP richiamata nella decisione.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997

    La riduzione delle sanzioni collegata al ravvedimento non opera, per il periodo e il tributo in esame, quando interviene la preclusione stabilita dalla normativa speciale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In materia di IRAP, una disciplina speciale può escludere il ravvedimento operoso per un determinato periodo d'imposta, impedendo la riduzione delle sanzioni anche quando il pagamento sia soltanto tardivo o incompleto e non integralmente omesso.
  • Ai fini dell'applicazione di una norma derogatoria in tema di sanzioni tributarie, non è consentita una distinzione priva di giustificazione sistematica tra inadempimento totale e parziale, quando la ratio della disposizione impone di trattare unitariamente le violazioni dell'obbligo di versamento.
  • Quando il tributo è ricompreso nell'ambito oggettivo e temporale di una preclusione speciale al ravvedimento, la regolarizzazione successiva non elimina la sanzionabilità della violazione originaria.
  • Nel giudizio di legittimità, ove il motivo di ricorso si fondi su una lettura restrittiva della norma speciale incompatibile con l'interpretazione consolidata della Corte, il ricorso è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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