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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43110/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in più censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 c.p.p. per il ritenuto maggior valore probatorio della consulenza grafologica della parte civile e per il diniego della nomina di un perito terzo; 2) mancanza di motivazione con riguardo al capo B (presunta truffa in danno di Nitti) rispetto alle argomentazioni difensive circa sproporzione del compenso e identità del beneficiario delle prestazioni; 3) mancata motivazione e richiesta di rinnovazione dell'istruttoria rispetto alla missiva di reclamo all'IVASS e alla paternità grafica della stessa; 4) vizio di motivazione relativo al capo E per la maggiore attendibilità della consulenza della parte civile senza rinnovazione istruttoria; 5) errore di motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (presunta omissione da parte della Corte) e 6) vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 e 81 c.p. sulla determinazione della pena, inclusa la misura dell'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che: a) i giudici di merito hanno fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla maggiore attendibilità della consulenza della parte civile e sulla non indispensabilità di una perizia terza; b) le questioni sollevate erano in larga parte questioni di merito non sindacabili in Cassazione, anche alla luce della "doppia conforme" tra primo e secondo grado; c) alcuni motivi erano aspecifici o generici e quindi inammissibili; d) la determinazione della pena e l'aumento per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non risultano viziati. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; conferma delle statuizioni di condanna per i capi D) ed E) (come già deciso dai gradi di merito); condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di assistenza delle parti civili e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al valore probatorio delle consulenze; la Corte ha ritenuto che la valutazione comparativa delle consulenze sia materia di giudizio di merito e non censurabile in Cassazione se la motivazione è congrua

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Riferito dalla Corte per spiegare i limiti di ammissibilità dei motivi che impugnano la mancata acquisizione di una perizia: la mancata perizia non è motivo di cassazione salvo che riguardi prove a discarico decisive

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire il concetto di "prova decisiva" a discarico, non estendibile alle perizie neutre la cui mancata esecuzione resta discrezionale

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ribadito che la valutazione dei criteri ex art. 133 è di competenza del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se manca motivazione o è manifestamente illogica

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato nella parte motivazionale sul potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel bilanciamento degli elementi obiettivi e soggettivi

  • art. 81 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente nel motivo relativo alla quantificazione della pena; la Corte ha invece confermato che il sindacato sulla commisurazione penale è limitato e non ammette riesame di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie di merito se la motivazione dei giudici di merito è congrua e non manifestamente illogica; le "doppie conformi" tra primo e secondo grado rafforzano questa preclusione.
  • La mancata nomina di una perizia neutra non costituisce, di per sé, motivo valido di ricorso per cassazione: la perizia è mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e solo le prove a discarico decisive rientrano nella tutela di cui all'art. 606 c.p.p.
  • Motivi generici o aspecifici di impugnazione sono inammissibili: il ricorrente deve specificare il vizio e indicare esattamente in che modo la motivazione del giudice è assente o illogica.
  • Le questioni relative alla determinazione della pena (fissazione della pena base e aumenti per continuazione) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è carente o manifestamente illogica, e richiede motivazione più stringente quando la pena raggiunge o supera la media/limiti edittali.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello è necessario che sussistano presupposti concreti e che la richiesta sia sostenuta da argomentazioni specifiche; la mera divergenza probabilistica o la diversa valutazione delle prove non giustificano di per sé la rinnovazione né il sindacato in Cassazione.

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