Sentenza del 03/01/2022 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ICI - VALORE VENALE AREE FABBRICABILI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un accertamento ICI volto a determinare il valore venale delle aree fabbricabili; il ricorrente contestava l'uso, per la determinazione del valore, di criteri o regolamenti comunali entrati in vigore successivamente al periodo oggetto di accertamento, sostenendo che ciò comporterebbe applicazione retroattiva di norme o valutazioni non pertinenti al periodo storico
La decisione
il giudice ha ritenuto legittimo l'utilizzo, ai fini della determinazione del valore venale, delle disposizioni del regolamento comunale previsto dall'art. 59, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (ex art. 52): può farvi riferimento anche richiamando i valori delle aree circostanti con analoghe caratteristiche per acquisire elementi di giudizio relativi a periodi anteriori all'adozione del regolamento. Tale utilizzo non costituisce applicazione retroattiva di una norma, ma l'impiego di un ragionamento presuntivo per stimare il valore storico dell'area. In sostanza il principio sancito è di ammissibilità della valutazione presuntiva fondata sul regolamento e sui confronti territoriali
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1
il regolamento comunale, adottato ai sensi dell'art. 59 comma 1, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili e le relative indicazioni possono essere utilizzate dal giudice come elementi presuntivi anche per periodi anteriori all'adozione del regolamento
previgente art. 52 (richiamato)
il richiamo alla previsione precedente conferma la competenza comunale a regolamentare i valori venali per limitare il potere di accertamento dell'ente, e il giudice può avvalersi di tali determinazioni per valutazioni comparative
Massime di principio
- I regolamenti comunali che fissano valori venali per aree fabbricabili possono essere utilizzati in giudizio come elementi presuntivi anche per periodi antecedenti alla loro adozione; ciò non configura applicazione retroattiva ma una stima presuntiva del valore storico
- Il giudice può fare confronti con i valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche per integrare la prova del valore venale, purché la comparazione sia adeguatamente motivata e coerente
- Il contribuente può invocare il contenuto del regolamento comunale per limitare l'efficacia dell'accertamento dell'ente, specie quando il regolamento rappresenti una misurazione periodica e zonata dei valori di mercato
- Per resistere a contestazioni fondate su valutazioni presuntive, l'amministrazione dovrà fornire elementi concreti di mercato o di variazione del valore riferibili al periodo controverso; analogamente il privato dovrà dimostrare analogie pertinenti tra le aree confrontate
- In sede di prova, è opportuno integrare il valore presuntivo con altri elementi (documentazione di mercato, perizie, parametri urbanistici) per rafforzare la determinazione del valore storico
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