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Sentenza

Sentenza n. 1369/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare di data -OMISSIS- 2026, con il quale è stata respinta la domanda di cessazione dal servizio permanente formulata dal ricorrente in data -OMISSIS- 2026 ai sensi dell’art. 933 del Dlgs. 15 marzo 2010 n. 66, per l'assunzione in qualità di istruttore agente di Polizia Locale presso il Comune di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della cessazione dal servizio permanente richiesta per assumere un impiego a tempo indeterminato come istruttore agente di polizia locale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, militare in servizio permanente con qualifica di tecnico di aeromobili di primo livello, ha impugnato il diniego della Direzione Generale per il Personale Militare alla domanda di cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 933 del d.lgs. 66/2010, presentata per poter essere assunto a tempo indeterminato come istruttore agente di polizia locale presso un Comune. Con un secondo ricorso ha dedotto, quale ulteriore profilo, l’insussistenza dell’obbligo di permanenza previsto dall’art. 933. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato il riesame anche con riguardo all’applicabilità della cancellazione dai ruoli ai sensi dell’art. 864 del d.lgs. 66/2010 e alla dedotta disparità di trattamento rispetto a due colleghi che, secondo il ricorrente, avevano ottenuto la cessazione pur essendo sottoposti agli stessi vincoli di ferma.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per la connessione oggettiva e soggettiva e li ha dichiarati entrambi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo il riesame, il Ministero ha disposto la cessazione dal servizio del ricorrente dal 30 settembre 2026, con collocamento nel complemento, ai sensi dell’art. 933, comma 6, del d.lgs. 66/2010. Il nuovo provvedimento ha soddisfatto l’interesse del ricorrente, sicché l’eventuale annullamento del diniego originario non gli avrebbe procurato ulteriore utilità. I motivi di merito non sono stati esaminati. Le spese sono state integralmente compensate, valorizzando il comportamento operoso dell’Amministrazione durante il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 933, comma 6, d.lgs. 66/2010

    Con provvedimento n. atto Sipad 5570 del 2026, M_D AB05933 REG2026 0410092 del 9 settembre 2026, depositato in data 18 settembre 2026 in ambedue i giudizi, all’esito del disposto riesame l’Amministrazione decretava la cessazione dal servizio del ricorrente, a decorrere dal 30 settembre 2026 con collocamento nel complemento, ai sensi dell'articolo 933, comma 6, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento sopravvenuto con cui l’Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio e il collocamento nel complemento.

  • art. 864 d.lgs. 66/2010

    Con ordinanza n. 301 del 6 agosto 2026, questo T.A.R., ritenuti sussistenti presupposti per un motivato riesame del provvedimento impugnato, ordinava all’Amministrazione di riaprire il procedimento per (a) valutare l’applicabilità dell’istituto della cancellazione dai ruoli ai sensi dell’art. 864 del Dlgs. 66/2010; (b) valutare la fondatezza e la rilevanza della tesi del ricorrente circa l’asserita disparità di trattamento rispetto ai due colleghi che avrebbero ottenuto la cessazione dal servizio benché sottoposti agli stessi vincoli di ferma.

    La sentenza riferisce che l’applicabilità della cancellazione dai ruoli prevista dalla norma era stata indicata dal TAR come profilo da valutare nel riesame; non decide nel merito tale questione.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 22 settembre 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare formulata in entrambi i giudizi, la causa veniva trattenuta in decisione con avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

    La norma è richiamata per la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio di annullamento, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa l’interesse sostanziale del ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l’eventuale annullamento dell’atto originario non può più procurare un’utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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