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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7588 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA per il 1999, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento prima che fossero trascorsi sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, che garantisce al contribuente un termine per presentare osservazioni e richieste. La CTP e la CTR hanno accolto la tesi della contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la violazione del termine non comportasse automaticamente la nullità o illegittimità dell'avviso e che non vi fosse stata concreta lesione del diritto di difesa, poiché le dichiarazioni della contribuente erano state riportate nell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni. Secondo la Corte, l'inosservanza del termine previsto dall'art. 12, comma 7, determina di per sé l'illegittimità dell'atto emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. Non è necessario dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa, perché il termine tutela il pieno svolgimento del contraddittorio procedimentale. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non ha partecipato al giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.

    Dopo la conclusione di un accesso, ispezione o verifica presso i locali dell'attività, l'Amministrazione deve attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di emettere l'avviso di accertamento. Il termine tutela il contraddittorio procedimentale e la sua violazione rende illegittimo l'atto, salvo una specifica e motivata ragione di urgenza.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2

    La disposizione, invocata dall'Agenzia, non consente di superare automaticamente la violazione del termine previsto dallo Statuto del contribuente mediante la verifica astratta del fatto che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. La garanzia del contraddittorio ha natura sostanziale nel procedimento tributario.

  • Art. 360 c.p.c.

    La norma individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione; la Corte ha riqualificato il secondo motivo come sostanzialmente riferito a una violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento deriva da un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura prima di notificare l'avviso.
  • Un avviso emesso prima della scadenza del termine è illegittimo anche senza la prova di un concreto pregiudizio difensivo, perché il termine garantisce il contraddittorio procedimentale.
  • L'Amministrazione può emettere l'atto prima dei sessanta giorni solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza, che devono essere effettive e adeguatamente indicate e motivate.
  • Il fatto che le osservazioni del contribuente siano state eventualmente riportate nell'avviso non sostituisce il rispetto del termine dilatorio, poiché il contribuente deve avere la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione definitiva dell'atto.
  • La regola riguarda in particolare gli accertamenti preceduti da attività istruttorie svolte nei locali del contribuente; la sua applicazione va quindi verificata in base alle concrete modalità dell'attività amministrativa e alla presenza di un verbale di chiusura.

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