Cassazione Civile, Ordinanza n. 14013/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendicazione di alcuni appezzamenti di terreno e dal correlato rilascio di immobili asseritamente occupati senza titolo, con richiesta anche di risarcimento del danno. In primo grado la domanda attrice era stata rigettata; in appello, invece, la Corte territoriale ha accertato la proprietà dei terreni in capo ai danti causa delle appellate e ha ordinato il rilascio da parte degli eredi dell'originario convenuto. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto, con due motivi, anzitutto la violazione dell'art. 345 c.p.c. per mancata valutazione di due documenti prodotti in appello, che secondo loro sarebbero stati indispensabili e avrebbero smentito la testimonianza considerata decisiva dal giudice di merito; in secondo luogo la violazione dell'art. 115 c.p.c. e il travisamento della prova, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe attribuito valore decisivo a una testimonianza in contrasto con quei documenti e avrebbe quindi errato nella ricostruzione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel testo dell'art. 345 c.p.c. applicabile alla fattispecie, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se la parte dimostri di non aver potuto produrli nel primo grado per causa a essa non imputabile; l'indispensabilità del documento non è più criterio decisivo. Poiché i ricorrenti non avevano neppure allegato o dimostrato la non imputabilità del tardivo deposito, la censura è stata respinta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la critica alla valutazione delle prove non integra violazione dell'art. 115 c.p.c. se si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio; il travisamento della prova, nei termini prospettati, non era deducibile nei limiti del ricorso per cassazione e, comunque, la motivazione della sentenza di merito non era né mancante né apparente, avendo la Corte territoriale valorizzato in modo complessivo testimonianze e consulenza tecnica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
"non sono ammessi i nuovi mezzi di prova"; "la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"
Nel testo applicabile al caso, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo se il tardivo deposito non è imputabile alla parte; non rileva più l'indispensabilità del documento ai fini della decisione.
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o ha disapplicato il criterio legale di valutazione; non quando si contesti la mera ponderazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la denuncia di violazione dell'art. 345 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 380-bis c.p.c.
Poiché la decisione è conforme alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze processuali previste dalla norma, compresa la disciplina sanzionatoria richiamata.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha condannato i ricorrenti, in ragione della conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione coincide con la mancanza assoluta, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
Viene richiamato come parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si traduca in errore di fatto, trova il rimedio proprio nella revocazione.
Massime di principio
- In appello, la produzione di documenti nuovi non è ammessa sulla sola base della loro presunta indispensabilità: occorre dimostrare che non era possibile depositarli in primo grado per causa non imputabile alla parte.
- La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito: è ammissibile solo se il giudice abbia applicato alla prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto o abbia attribuito a una prova un valore giuridicamente incompatibile.
- Nel ricorso per cassazione, il travisamento della prova non coincide con la mera lettura diversa del materiale istruttorio prospettata dalla parte; se si assume un errore di percezione del contenuto della prova, il rimedio può essere la revocazione per errore di fatto, ricorrendone i presupposti.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: il vizio è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione inesistente/apparente/perplessa.
- La valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti restano riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente comprensibile e prende in considerazione gli elementi rilevanti.
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