Cassazione Civile, Ordinanza n. 17796/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'erede della contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione una plusvalenza ritenuta derivante dalla cessione onerosa di diritti su un terreno edificabile in Roma, oltre a sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che il maggiore valore accertato ai fini dell'imposta di registro non potesse essere automaticamente trasposto ai fini IRPEF, perché la plusvalenza imponibile avrebbe richiesto la prova dell'effettivo incasso di un maggior corrispettivo. Dopo la soccombenza in appello, il ricorso per cassazione è stato affidato a quattro motivi: con i primi tre si deducevano omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità per omessa motivazione, lamentando che la CTR avesse determinato la plusvalenza IRPEF in modo automatico, assumendo come base imponibile il valore accertato ai fini dell'imposta di registro senza esaminare le difese della contribuente; con il quarto motivo si denunciava un ulteriore vizio di legittimità, rimasto poi assorbito. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuto l'erede universale della ricorrente originaria, che ha proseguito il giudizio depositando atto di accettazione dell'eredità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per il vizio di nullità della sentenza e per la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omissione di pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 112 c.p.c.
Invocato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto violato dalla CTR per non avere esaminato le difese del contribuente.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato con riferimento al deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- La plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno, ai fini IRPEF, deve risultare da un effettivo reddito conseguito dal contribuente; non può essere automaticamente coincidente con il maggior valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro.
- Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non costituisce, di per sé solo, prova sufficiente della plusvalenza tassabile ai fini IRPEF: occorrono almeno indici fattuali gravi, precisi e concordanti che dimostrino un maggior corrispettivo effettivamente percepito.
- La sentenza di merito che si limiti a trasporre meccanicamente il valore fiscalmente accertato ai fini dell'imposta di registro nella base imponibile IRPEF incorre in errore di diritto e in motivazione insufficiente, se non affronta le specifiche difese del contribuente.
- Quando la Cassazione ritiene fondato il ricorso e la causa è matura per la decisione, può cassare senza rinvio e definire il merito, accogliendo l'originario ricorso contro l'atto impositivo.
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