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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03957/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione relativa alla mancata declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali, deducendo che la corte di merito avrebbe errato nel ritenere legittima l'acquisizione delle dichiarazioni rese in quella sede. Con il secondo motivo ha denunciato la divergenza tra la pena indicata in motivazione e quella riportata nel dispositivo. La Corte ha però rilevato che il primo motivo riproduceva in sostanza doglianze già dedotte in appello e disattese, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, poiché, essendo il ricorso di secondo grado già ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, l'eventuale accoglimento non avrebbe potuto portare a un esito favorevole in rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla non specificità del primo motivo, perché meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte in appello, e sulla carenza d'interesse del secondo motivo, attinente a una divergenza tra motivazione e dispositivo sulla pena, in un giudizio di secondo grado già colpito da inammissibilità per manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già avanzate in appello, senza confrontarsi con le ragioni del giudice di merito, integra un motivo non specifico e solo apparente.
  • È inammissibile, per carenza di interesse, la censura relativa a un profilo del decisum che, anche se accolto, non potrebbe comunque produrre un esito favorevole per il ricorrente, quando la decisione impugnata sia già insuscettibile di utile riforma in sede di rinvio per altra ragione preclusiva.
  • La divergenza tra motivazione e dispositivo sulla pena può essere dedotta solo se la questione sia idonea a incidere concretamente sulla posizione del ricorrente; in mancanza di un interesse attuale e concreto, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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