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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del 28.01.2026, notificato in data 09.02.2026, Protocollo N. -OMISSIS- del 05-02-2026 con cui è stato definito il procedimento di redazione del progetto di vita in favore del disabile Rocco Cristiano; per la condanna: - alla predisposizione di un progetto di vita secondo le norme di legge e i bisogni del disabile nonché al risarcimento del danno;

Giustizia amministrativa202600165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di definizione del procedimento di redazione del progetto di vita individuale in favore di una persona con disabilità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente, agendo quale amministratore di sostegno, ha impugnato il provvedimento comunale del 28 gennaio 2026, notificato il 9 febbraio 2026, con il quale era stato definito il procedimento di redazione del progetto di vita, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto la condanna delle amministrazioni alla predisposizione di un progetto di vita conforme alla legge e ai bisogni della persona disabile, nonché al risarcimento del danno. Il testo non espone analiticamente gli specifici vizi di legittimità dedotti, ma evidenzia la contestazione della mancata o non corretta definizione del progetto di vita.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità del provvedimento impugnato né ha concesso una sospensione autonoma. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere definizione del giudizio nel merito, fissando la discussione in pubblica udienza per il 16 settembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La valutazione è stata motivata dalla presa in carico quotidiana della persona ricorrente da parte di un'associazione, anche mediante terapia, e dal fatto che l'Ambito territoriale di riferimento assicura già un servizio di assistenza domiciliare pari complessivamente a 18 ore settimanali con risorse pubbliche, nonostante la mancata sottoscrizione di un progetto di vita. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio che le procure alle liti conferite dai Comuni di Locri e Bianco ai rispettivi difensori, rilasciate su foglio separato, non sembravano integrare la procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., poiché prive dell'indicazione dell'oggetto del ricorso, della controparte e dell'autorità giudiziaria procedente. Ha escluso che tale carenza potesse essere sanata dalla qualificazione telematica della procura come apposta in calce al ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante la sospensione dell'atto, dalla fissazione celere dell'udienza di merito quando ciò sia sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura alle liti deve avere carattere speciale e consentire l'individuazione della specifica controversia cui si riferisce.

  • art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020

    La procura contenuta nel documento informatico "procura alle liti" sia considerata come "apposta in calce" al ricorso

    La considerazione della procura telematica come apposta in calce non supplisce alla mancanza di specificità quanto all'oggetto del ricorso, alla controparte e all'autorità giudiziaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, impone l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Giustifica la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può adottare la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere autonomamente l'efficacia dell'atto impugnato.
  • La procura speciale richiesta nel processo amministrativo deve indicare elementi idonei a individuare la controversia, tra cui l'oggetto del ricorso, la controparte e l'autorità giudiziaria procedente.
  • La qualificazione della procura telematica come procura apposta in calce al ricorso non sana l'omessa specificazione degli elementi necessari a identificare la controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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