Cassazione Penale, Sentenza n. 31519/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva assolto per uno dei capi di imputazione, escluso la recidiva qualificata e rideterminato la pena per il delitto di ricettazione, contestato come commesso il 31 agosto 2015. Con il ricorso deduceva, in sintesi: 1) la nullità assoluta e insanabile del giudizio di primo e secondo grado per la mancata notifica, al corretto domicilio da lui dichiarato, del verbale di udienza del 29 settembre 2020 contenente la modifica della data del fatto di ricettazione, con conseguente omessa valida contestazione della nuova imputazione; 2) la nullità del giudizio di appello per notifica del decreto di citazione eseguita presso un domicilio eletto diverso da quello successivamente dichiarato, con dedotta lesione del contraddittorio; 3) la violazione di legge sulla prescrizione, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto non prescritto il reato al momento della decisione di appello, computando sospensioni del termine per emergenza sanitaria e per astensione dei difensori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo profilo di doglianza relativo alla contestazione della data del fatto e ha osservato che la seconda questione sulla notifica del decreto di citazione in appello non era manifestamente infondata, sicché il ricorso era ammissibile. Ha quindi accolto il motivo relativo alla prescrizione, rilevando che il delitto di ricettazione, contestato come commesso il 31 agosto 2015, si era estinto per prescrizione in data 20 marzo 2026, anche tenendo conto delle sospensioni indicate. Di conseguenza, poiché il ricorso era ammissibile, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), c.p.p.
La mancata notificazione di un atto processuale può determinare nullità solo se incide concretamente sul diritto di difesa e sulla conoscenza effettiva dell'addebito.
art. 179, comma 1, c.p.p.
La nullità è assoluta solo quando l'irritualità della notifica renda in concreto impossibile l'effettiva conoscenza dell'atto; altrimenti la nullità è a regime non assoluto.
art. 157 c.p.
È richiamato per il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato.
art. 161 c.p.
È richiamato per il computo del termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi o sospensivi.
art. 585 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; non incluso.
Massime di principio
- La modifica di un elemento accessorio dell'imputazione, se non incide sul nucleo essenziale del fatto e non pregiudica il diritto dell'imputato di identificare con precisione l'addebito, non comporta automaticamente una nullità assoluta; in tale ipotesi la nullità segue il regime ordinario e deve essere tempestivamente dedotta.
- La notifica di un atto processuale effettuata presso un domicilio diverso da quello successivamente dichiarato integra nullità assoluta solo se, in concreto, risulta inidonea a consentire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario; in difetto, la patologia resta a regime intermedio o relativo.
- Se il ricorso per cassazione è ammissibile, la Corte deve rilevare d'ufficio la prescrizione maturata anche successivamente alla sentenza impugnata, con declaratoria immediata di estinzione del reato e annullamento senza rinvio.
- Ai fini del calcolo della prescrizione, vanno computati anche i periodi di sospensione del corso del termine derivanti da specifiche cause processuali o normative, ma, una volta raggiunto il termine massimo, il reato si estingue e non può essere mantenuta la condanna.
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