Cassazione Penale, Sentenza n. 19084/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia che ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo in Lesina (loc. Schiapparo). Il ricorrente deduceva: 1) errore nell'individuazione della persona destinataria dell'ordine di demolizione (asserita estraneità del ricorrente, la disponibilità sarebbe spettata al padre NAPOLANO Francesco dopo il decesso di un terzo); 2) violazione dell'art. 495, comma 2, c.p.p. per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta su priorità di demolizione indicate nella convenzione 2022 tra Comune di Lesina e Procura; 3) vizio di motivazione per mancata considerazione del tempo trascorso e del comportamento del Comune che avrebbe creato affidamento sulla regolarizzazione dell'opera (anche richiamando piano di recupero 2004); 4) vizio di motivazione sull'errata identificazione del possessore (dovrebbe essere NAPOLANO Francesco); 5) violazione del diritto del ricorrente alla facoltà di rendere spontanee dichiarazioni, non comunicata né consentita all'inizio del dibattimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati gli ultimi motivi: il ricorrente non ha chiesto di essere sentito nelle udienze camerali nonostante la possibilità fosse stata prospettata, e in udienza la difesa aveva insistito solo per l'ammissione dei testi. Sulle questioni di persona/dettentorato, la Corte ha evidenziato che il documento prodotto dalla difesa mostrava invece il ricorrente come intestatario del contratto con la società di vigilanza, rendendo non plausibile l'asserita estraneità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione ha efficacia reale e non è escluso da trasferimenti del manufatto a terzi; pertanto la disponibilità successiva non impedisce l'esecuzione dell'ordine. Ha inoltre ritenuto irrilevanti i rilievi sul tempo trascorso e sull'aspettativa di regolarizzazione, atteso il vincolo paesaggistico e l'esito negativo del procedimento di condono (provvedimento comunale di improcedibilità). La richiesta testimoniale è stata giudicata meramente esplorativa e non pertinente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Rinvio alla norma processuale sull'assunzione delle prove in giudizio; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale perché la richiesta era esplorativa e irrilevante ai fini della decisione sull'esecuzione dell'ordine di demolizione
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c)
Norma sanzionatoria in materia di vincoli paesaggistici/edilizia: la presenza di vincoli paesaggistici rende l'immobile non condonabile e giustifica l'ordine di demolizione; richiamata per motivare l'improcedibilità della domanda di condono
Legge 6 agosto 1974, n. 64, artt. 17 e 20
Norme richiamate in relazione ai reati edilizi contestati al condannato originario (BORTONE); contribuiscono a qualificare la natura dell'abuso e la legittimità dell'ordine di demolizione
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019 (Cannova)
«in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione ... non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo»
Principio interpretativo che l'ordine di demolizione ha efficacia reale e ricade sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi; l'acquirente estraneo può rivalersi sul venditore dopo la demolizione
Massime di principio
- L'ordine di demolizione per abuso edilizio ha efficacia reale e può essere eseguito nei confronti del detentore o proprietario attuale indipendentemente da precedenti trasferimenti: l'acquirente/avente causa che si trovi nel bene non è automaticamente esente dall'esecuzione e potrà eventualmente agire in regresso contro il venditore
- Nelle impugnazioni di provvedimenti esecutivi è essenziale produrre prove chiare e pertinenti sulla propria estraneità alla disponibilità dell'immobile: documenti contraddittori (es. intestazione di contratti di vigilanza) indeboliscono la tesi di estraneità
- Le richieste di assunzione di prova testimoniale devono avere contenuto preciso e rilevante; domande meramente esplorative o generiche possono essere legittimamente respinte come irrilevanti
- Il trascorrere del tempo e la presunta tolleranza o comportamento degli enti locali non producono automaticamente un'aspettativa di sanatoria: la presenza di vincoli (es. paesaggistici) o una decisione amministrativa sfavorevole (improcedibilità del condono) prevalgono
- Sul piano processuale, chi chiede di essere sentito deve attivarsi concretamente nelle udienze; la mancata richiesta espressa in udienza può compromettere la contestazione di omissioni procedurali
- In caso di demolizione subita, il soggetto che ritenga di aver subito un danno può esercitare azioni di regresso/risarcitorie nei confronti del soggetto che ha originato l'abuso (venditore o autore del reato edilizio)
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