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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27371/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Roggia per associazione per delinquere e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato nei confronti di Lolli. Lolli deduce carenze motivazionali sul rinnovamento istruttorio e la mancata valutazione della sentenza di assoluzione dei coimputati; rileva inoltre la presenza in atti della sentenza di altro giudice. Roggia solleva diverse censure, tra cui incompatibilità di giudici, illegittima sostituzione di un giudice a latere senza rinnovazione istruttoria, carenza di prova dell'associazione, errata valorizzazione delle captazioni e, soprattutto, la partecipazione al collegio di giudizio di un giudice onorario (violazione dell'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n.116).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il sesto motivo di Roggia ritenendo la partecipazione del giudice onorario al collegio una causa di nullità assoluta e insanabile. Per tale motivo ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado. Tuttavia, constatato che il termine di prescrizione era integralmente decorso (fatti sino all'8/12/2014 e decorso termine al 8/9/2023), la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha disposto la caducazione delle statuizioni civili. Le restanti censure sono state assorbite; l'annullamento giova anche a Lolli ai sensi dell'art. 587 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Introduce il divieto di destinare giudici onorari a collegi che giudicano determinate fattispecie (richiamate in art. 407, comma 2, lett. a)). La violazione determina incapacità del giudice e può comportare nullità assoluta del giudizio.

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Elenca le fattispecie per le quali è vietata la partecipazione di giudici onorari al collegio; l'inclusione della fattispecie di associazione per delinquere attiva il divieto previsto dal d.lgs. 116/2017.

  • art. 33 cod. proc. pen.

    Riguarda la capacità del giudice; la partecipazione di un giudice inidoneo per legge integra una violazione della capacità processuale.

  • art. 178, comma 1 e art. 179 cod. proc. pen.

    La violazione della capacità del giudice è causa di nullità assoluta (art. 179) e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (art. 178, comma 1, lett. a)). Tale nullità è insanabile.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sostanziale sull'associazione per delinquere. Nel provvedimento la questione di merito non è stata decisa per effetto dell'annullamento e della dichiarazione di estinzione per prescrizione.

  • art. 157 e art. 160 cod. proc. pen.

    Disciplinano la prescrizione; la Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale era integralmente decorso al 8/9/2023 per fatti commessi fino all'8/12/2014, portando all'estinzione del reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha preferito la declaratoria di estinzione per prescrizione quando questa non richiede accertamenti di merito rispetto alla nullità processuale.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Prevede la caducazione delle statuizioni civili conseguenti alla sentenza penale annullata.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Prevede che l'annullamento per ragioni non personali giova anche agli altri imputati; la sentenza favorevole per Roggia ha quindi giovato anche a Lolli.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle censure di Lolli in materia di rinnovazione istruttoria e motivazione del rigetto; tuttavia la Corte ha ritenuto assorbite tali censure dopo aver deciso per la nullità e la prescrizione.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Richiamata da Lolli in relazione alla produzione documentale (sentenza di altro giudice); la Corte non ha approfondito per essere la questione assorbita dalla decisione sulle nullità e la prescrizione.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla doglianza circa l'insussistenza dell'associazione e all'assenza di prova di un pactum sceleris; la Corte ha assorbito tale motivo.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Richiamata da Roggia in relazione all'eccezione di incompatibilità del presidente e di un componente del collegio di primo grado; la questione è stata assorbita dalla decisione sulla nullità del giudice onorario.

  • art. 495, comma 4-ter e art. 525, comma 2 cod. proc. pen.

    Norme relative alla sostituzione del giudice e alla possibile rinnovazione istruttoria; sollevate da Roggia ma assorbite dalla decisione principale.

Massime di principio

  • La partecipazione di un giudice onorario a un collegio che giudica reati ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a) d.lgs. 116/2017 determina una nullità assoluta e insanabile: le sentenze possono essere annullate senza rinvio.
  • Quando in cassazione concorrono una nullità assoluta e una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice di legittimità deve, se possibile senza accertamenti di merito, dare prevalenza alla declaratoria di estinzione.
  • L'annullamento per violazioni non personali (es. composizione del collegio) giova anche agli altri imputati/ricorrenti ai sensi dell'art. 587 c.p.p.
  • Se la prescrizione è già maturata prima della decisione in cassazione, il processo non deve essere rinviato al merito e si può dichiarare l'estinzione del reato e la caducazione delle statuizioni civili.
  • Questioni relative alla capacità e composizione del giudice sono rilevabili d'ufficio e possono travolgere il prosieguo del giudizio, rendendo ininfluenti altre censure di merito.

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