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Ordinanza

Ordinanza n. 6080/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Direttoriale MASAF Dir. Generale Ippica IV prot. 0327847 del 15.07.2025 di approvazione dell'elenco delle Società di corse ammesse ai benefici di cui al decreto D.G. n. 200045 del 07 maggio 2025 relativamente al contributo in conto capitale di cui al capitolo di bilancio 7763 p.g.1. per l'anno 2025 (ivi compreso l'allegato n.1 al predetto decreto -All.2); ed in quanto possa occorrere: di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE S.R.L. il 23\12\2025 : - DEL PROVVEDIMENTO DEL MASAF DIREZIONE GENERALE IPPICA, non cognito, che ha confermato l’erogazione relativamente al contributo in conto capitale di cui al capitolo di bilancio 7763 p.g.1. per l’anno 2025, in favore di ROMA Capitale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE S.R.L. il 19\2\2026 : - DEL PROVVEDIMENTO DEL MASAF DIREZIONE GENERALE IPPICA cognito con il deposito dei documenti da parte del MASAF a mezzo del patrocinio della Avvocatura dello Stato in data 16.01.2026, denominato: “VERBALE - Commissione di valutazione delle istanze erogazione del contributo ai sensi dell’art. 9 del decreto n. 200045 del 07 maggio 2025, per l’assegnazione delle risorse in conto capitale appostate sul capitolo di bilancio n. 7763/1, “Somme da destinare all'ammodernamento e all'adeguamento degli ippodromi e loro infrastrutture per un riassetto, ecc.” del programma n. 6 “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione” (9.6), CDR 3 e dell’istanza di richiesta valutazione interventi presentati”, nella parte in cui ammette l’erogazione del contributo in conto capitale trasmessa dal Comune di Roma già Roma Capitale.

Giustizia amministrativa202512036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: atti e documentazione relativi al progetto presentato da Roma Capitale e all'erogazione di un contributo in conto capitale per l'ammodernamento e l'adeguamento degli ippodromi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Nel corso del giudizio principale, avente a oggetto l'impugnazione del decreto direttoriale del MASAF di approvazione dell'elenco delle società di corse ammesse ai benefici per il contributo in conto capitale previsto per l'anno 2025, nonché di ulteriori atti relativi all'ammissione del progetto di Roma Capitale, la ricorrente ha proposto, con motivi aggiunti, un'istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Ha chiesto copia di tutta la documentazione inerente alla realizzazione del progetto presentato da Roma Capitale, degli atti del MASAF di approvazione del progetto e degli atti della Commissione di valutazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla fase incidentale di accesso. Il MASAF, con la produzione documentale del 19 febbraio 2026, ha depositato in giudizio i documenti oggetto dell'istanza, mediante nota del 16 febbraio 2026. La ricorrente, con note d'udienza del 2 marzo 2026, ha dichiarato integralmente soddisfatto il proprio interesse ostensivo. Non residuando una concreta utilità nella prosecuzione della fase di accesso, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese della fase sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza di accesso in corso di causa

    La sopravvenuta produzione, da parte dell'amministrazione, dei documenti richiesti e la dichiarazione della ricorrente di integrale soddisfazione dell'interesse ostensivo determinano la cessazione della materia del contendere nella fase incidentale di accesso.

Massime di principio

  • Nella fase di accesso in corso di causa, la produzione in giudizio da parte dell'amministrazione dei documenti richiesti, accompagnata dalla dichiarazione del richiedente di integrale soddisfazione dell'interesse ostensivo, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
  • Quando l'interesse all'accesso è integralmente soddisfatto nel corso del giudizio, non residua una concreta utilità nella prosecuzione della relativa fase incidentale; le spese possono essere integralmente compensate in presenza di giuste ragioni.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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