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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20974/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto la maggiore imposta sulle donazioni in relazione a due donazioni di denaro effettuate da un genitore a favore dei figli con atto notarile del 26 settembre 2018. Negli atti di donazione erano richiamate precedenti liberalità indirette di denaro, descritte come adempimento del terzo, che i contribuenti sostenevano essere collegate al pagamento del prezzo di pregresse compravendite immobiliari e quindi escluse dal coacervo. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; in appello l'Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione, perché la CTR aveva ritenuto non provato il collegamento tra le liberalità indirette e i trasferimenti immobiliari. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra/extra petita, sostenendo che il giudice di appello si fosse pronunciato su una questione non dedotta negli avvisi; 2) violazione degli artt. 23 e 57 d.lgs. 546/1992 per avere l'Ufficio integrato in giudizio la motivazione degli avvisi; 3) violazione dell'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990, assumendo che la prova del collegamento tra liberalità e acquisto immobiliare non richiedesse una dichiarazione espressa nell'atto di compravendita; 4) violazione della disciplina sulle spese di lite e dei parametri forensi, per l'eccessività della liquidazione disposta dalla CTR. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto per difetto di specificità, chiarendo che l'ufficio non aveva integrato la motivazione degli avvisi, che la norma sulle liberalità indirette collegate ad atti immobiliari non richiede una dichiarazione espressa in atto ma soltanto la prova di un collegamento obiettivo, e che la doglianza sulle spese non consentiva di comprendere con precisione il vizio denunciato; il ricorso è stato quindi respinto con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso sia la violazione del divieto di ius novorum sia l'integrazione postuma della motivazione degli avvisi, ritenendo che le difese dell'Ufficio fossero mera esplicitazione di quanto già contenuto negli atti impositivi. Sul piano sostanziale ha affermato che, ai fini dell'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990, la non imponibilità delle liberalità indirette collegate a trasferimenti immobiliari dipende dal dato oggettivo del collegamento e dalla relativa prova, non da una dichiarazione espressa nell'atto di compravendita. Ha infine dichiarato inammissibile la censura sulle spese perché generica. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su questioni estranee al thema decidendum; nel caso concreto non vi è stata pronuncia ultra petita perché le difese dell'Ufficio sono state considerate mera esplicitazione della motivazione originaria.

  • artt. 23 e 57 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario non è consentita l'introduzione di ragioni nuove che modifichino la pretesa originaria; qui la Corte ha escluso che vi sia stata un'indebita integrazione della motivazione degli avvisi.

  • art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990

    «L'imposta non si applica nei casi di donazioni o di liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto»

    La disposizione è letta come esclusione d'imposta: ciò che rileva è il collegamento oggettivo tra liberalità e trasferimento immobiliare/aziendale e la prova di tale collegamento; non è richiesta una dichiarazione espressa nell'atto di compravendita.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 346/1990

    L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti per successione, donazione o altra liberalità tra vivi, salvo le esclusioni previste dalla legge.

  • art. 2, commi 47 e 50, d.l. 262/2006

    Richiamato per il quadro normativo generale dell'imposta sulle successioni e donazioni e per il rinvio alla disciplina del testo unico del 1990, in quanto compatibile.

  • art. 55, comma 1, d.lgs. 346/1990

    Le donazioni sono soggette a registrazione secondo la disciplina dell'imposta di registro.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese di lite nel processo tributario.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi professionali.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    Richiamato quale aggiornamento dei parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 1180 c.c.

    Menziionato come schema civilistico dell'adempimento del terzo utilizzato per qualificare le liberalità indirette.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione dell'atto impositivo delimita il perimetro del giudizio: l'Amministrazione non può fondare la pretesa in giudizio su ragioni nuove o eterogenee rispetto a quelle già espresse nell'atto, ma può svolgere difese che costituiscano mera esplicitazione della motivazione originaria.
  • Per l'applicazione dell'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990, la non imponibilità delle liberalità indirette collegate a trasferimenti immobiliari o di aziende dipende da un collegamento oggettivo e provabile tra liberalità e negozio traslativo, non da un requisito formale di espressa menzione nell'atto di compravendita.
  • La previsione dell'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990 opera come esclusione dall'imposta, non come agevolazione in senso proprio: non richiede una scelta dichiarativa del contribuente, perché la non imponibilità discende direttamente dalla legge quando ne ricorrano i presupposti sostanziali.
  • La prova del collegamento tra liberalità indiretta e acquisto immobiliare può essere fornita con qualunque elemento idoneo a dimostrare la funzionalità dell'attribuzione patrimoniale al pagamento del prezzo, mentre la mera indicazione formale in atto non è di per sé decisiva.
  • Nel giudizio di legittimità le censure sulle spese processuali devono essere specifiche e consentire di individuare con precisione il vizio denunciato; la doglianza generica sulla sproporzione della liquidazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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