Ordinanza n. 4268/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell'ASL Napoli 1 Centro che ha escluso la ricorrente dall'elenco delle strutture ammesse alla contrattualizzazione per i servizi di Cure Domiciliari ADI per l'anno 2026
Esito
La controversia
La cooperativa ha impugnato la deliberazione con cui l'ASL Napoli 1 Centro ha ammesso alla contrattualizzazione per l'anno 2026 soltanto le strutture già accreditate alla data di pubblicazione dell'atto, contestando anche i verbali di verifica nei quali la conclusione delle verifiche ai fini dell'accreditamento era stata rinviata sine die. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'inserimento nell'elenco degli operatori da contrattualizzare, la condanna dell'ASL all'adozione degli atti necessari alla stipula del contratto e si è riservata di proporre domanda risarcitoria. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione né la domanda cautelare. Ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso e l'ingresso della ricorrente nell'elenco degli operatori da contrattualizzare comporterebbero un'automatica modifica dei tetti di spesa già attribuiti agli operatori ammessi. Poiché il ricorso era stato notificato a un solo operatore, il Collegio ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli operatori ammessi alla contrattualizzazione, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta integrazione entro i successivi dieci giorni. I termini sono stati qualificati come perentori, con improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 26 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
per i danni subiti e subendi in ragione della mancata inclusione nell’elenco degli operatori economici da contrattualizzare
La ricorrente ha formulato una riserva di proporre un'azione risarcitoria; l'ordinanza non esamina tale domanda.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe effetti diretti sui tetti di spesa o sulle posizioni economiche di una pluralità di operatori già ammessi alla contrattualizzazione, tutti tali operatori devono essere chiamati a partecipare al giudizio quali contraddittori necessari.
- La notificazione del ricorso a un solo operatore tra quelli potenzialmente incisi dall'esito della controversia non è sufficiente quando la decisione può modificare automaticamente il budget attribuito anche agli altri operatori ammessi.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito entro il termine perentorio stabilito dal giudice, con deposito della prova dell'adempimento entro il termine successivo indicato; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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