Cassazione Civile, Ordinanza n. 32842/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una espropriazione immobiliare promossa contro una società terza proprietaria del bene, per debito di un socio garantito da ipoteca, e riunita con altra procedura esecutiva, gli esecutati proposero istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. L’istanza fu dichiarata inammissibile dal giudice dell’esecuzione perché, al momento della domanda, non era stato depositato contestualmente il quinto degli importi dovuti ai creditori. Gli interessati proposero opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., respinta dal Tribunale di Firenze. In cassazione dedussero cinque motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per asserita incompatibilità del giudice ex art. 186-bis disp. att. c.p.c. e violazione delle regole sul giudice naturale; 2) omesso esame dei presupposti dell’azione esecutiva e del titolo esecutivo in capo alla creditrice, anche per effetto di pagamenti parziali; 3) nullità della sentenza per omessa determinazione della somma complessiva dovuta; 4) motivazione apparente e violazione del contraddittorio, per mancata quantificazione del quinto e mancata individuazione dei crediti; 5) violazione delle norme sulle spese di lite e del principio di abuso del diritto. La Corte ha rilevato che, nelle more, il processo esecutivo era stato dichiarato estinto per rinuncia di tutti i creditori, con conseguente cessazione della materia del contendere sull’opposizione ex art. 617 c.p.c. quanto al merito; ha inoltre ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati perché, da un lato, l’asserita incompatibilità del giudice doveva essere fatta valere con ricusazione e non come motivo di nullità in impugnazione, e dall’altro le censure sull’esistenza e sull’ammontare dei crediti attengono all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non all’opposizione agli atti esecutivi, e comunque l’istanza di conversione richiede in ogni caso il versamento del quinto contestualmente alla domanda. È stata altresì confermata la condanna alle spese, applicando il principio di soccombenza, con soccombenza virtuale integrale degli opponenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’estinzione sopravvenuta del processo esecutivo aveva fatto cessare la materia del contendere sull’opposizione agli atti esecutivi, ma restava rilevante la soccombenza virtuale ai fini delle spese. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per difetto di specificità e perché la dedotta incompatibilità del giudice ex art. 186-bis disp. att. c.p.c. è deducibile solo con ricusazione; ha ritenuto inammissibili anche i motivi dal secondo al quarto perché rivolti a contestare il diritto del creditore di procedere in executivis, quindi propri dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. e comunque estranei all’oggetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.; ha giudicato infondato il quinto motivo sulle spese, confermando la condanna degli opponenti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 495 c.p.c.
deposito contestuale del quinto degli importi per i quali sono stati eseguiti il pignoramento e gli interventi
L’istanza di conversione del pignoramento è inammissibile se non è accompagnata dal contestuale versamento del quinto degli importi dovuti, indipendentemente da contestazioni sull’esistenza o sull’entità dei crediti.
art. 617 c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi riguarda la regolarità degli atti del processo esecutivo; se il processo esecutivo si estingue, viene meno l’interesse all’accertamento della regolarità dell’atto impugnato.
art. 615 c.p.c.
Le contestazioni sul diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata appartengono all’opposizione all’esecuzione, non all’opposizione agli atti esecutivi.
art. 186 bis disp. att. c.p.c.
La violazione dell’obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti opposti non può essere dedotta come motivo di nullità in impugnazione, ma solo tramite ricusazione.
art. 52 c.p.c.
È lo strumento processuale per far valere l’incompatibilità/obbligo di astensione del giudice nei casi previsti.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese della parte vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non richiede autonoma motivazione in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato a essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i fatti processuali rilevanti; la mancata specificazione incide sull’ammissibilità.
Massime di principio
- L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non è lo strumento per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata o l’esistenza del credito: tali questioni appartengono all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e devono essere dedotte con il mezzo di impugnazione coerente con la loro natura.
- Nell’istanza di conversione del pignoramento l’esecutato deve effettuare contestualmente il versamento della quota di legge; la domanda è inammissibile se il pagamento non avviene, anche quando vi siano contestazioni sull’ammontare del credito o sulla sua persistenza.
- La sopravvenuta estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, perché viene meno l’interesse all’accertamento della regolarità dell’atto esecutivo impugnato.
- La dedotta incompatibilità del giudice dell’esecuzione per violazione dell’obbligo di astensione non può essere fatta valere come nullità della sentenza in cassazione, ma deve essere tempestivamente dedotta con ricusazione.
- In materia di spese processuali, la soccombenza virtuale consente di regolare le spese anche quando il merito dell’opposizione non sia più decidibile per effetto di eventi sopravvenuti; la compensazione resta una facoltà discrezionale del giudice di merito.
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