Cassazione Penale, Sentenza n. 28746/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che quando la decisione è riservata il momento decisivo è il deposito; la decisione depositata da giudice non più in servizio è affetta da nullità per incapacità. Di conseguenza l'ordinanza del GIP è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Verbania per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la nullità assoluta dell'ordinanza per incapacità del giudice, in quanto il provvedimento era stato depositato dopo il collocamento a riposo del GIP. Poiché, nella vicenda, non era riservata soltanto la motivazione ma la stessa decisione (procedimento celebrato per opposizione all'archiviazione), il momento rilevante per accertare la capacità del giudice è il deposito della decisione: essendo il giudice in servizio all'udienza ma a riposo al momento del deposito, il provvedimento sarebbe nullo per incapacità del giudice.
Norme richiamate
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17795 del 02/03/2017 (S.)
Stabilisce che la capacità del giudice va valutata con riferimento al momento in cui è emessa la decisione; la motivazione può essere depositata anche dopo il collocamento a riposo se la decisione è già stata emanata.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1520 del 17/03/2000 (Cannella)
Conferma la distinzione tra dispositivo (volontà decisoria) e motivazione; il venir meno della capacità del giudice dopo l'emanazione della decisione non incide sulla sostanza dell'atto già emanato.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7749 del 24/05/1996 (Tucci)
Ulteriore riconferma del principio secondo cui la redazione della motivazione può avvenire successivamente senza invalidare la decisione, purché la decisione stessa sia stata assunta quando il giudice era in servizio.
Massime di principio
- Quando in udienza viene riservata la decisione (non solo la motivazione), il momento rilevante ai fini della validità è il deposito del provvedimento: il giudice deve essere in servizio a tale momento.
- La motivazione può essere depositata successivamente al collocamento a riposo o alla morte del giudice senza causare nullità, ma solo se la decisione era già stata effettivamente assunta e sottoscritta mentre il giudice era in servizio.
- Se la decisione viene depositata da un giudice non più in servizio, la nullità è assoluta per incapacità e il provvedimento può essere annullato; gli atti vanno rimessi all'organo competente per un nuovo esame.
- In procedimenti di opposizione all'archiviazione e in casi analoghi, le parti e l'ufficio giudiziario devono vigilare sui tempi di deposito delle decisioni quando il giudice relatore è prossimo al collocamento a riposo.
- Per evitare nullità formali, è opportuno che, quando la decisione è riservata, il dispositivo sia redatto e sottoscritto quanto prima o che il ruolo sia assegnato a giudice in servizio al momento del deposito.
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