Cassazione Penale, Sentenza n. 11357/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avanzata con riferimento all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (nella parte in cui non prevede la sospensione dell'affidamento in prova in casi particolari qualora sopravvenga altro titolo esecutivo), deducendo la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto contro un provvedimento non impugnabile in cassazione: l'ordinanza di differimento adottata ai sensi del secondo comma dell'art. 684 c.p.p. ha natura provvisoria e interlocutoria e non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo c.p.p. e dell'art. 111 Cost. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
nella parte in cui non prevede che, sopravvenuto altro titolo esecutivo, nei confronti del condannato già ammesso al regime dell'affidamento in prova in casi particolari non si disponga la sospensione di quest'ultimo in attesa della conclusione del percorso terapeutico riabilitativo
La questione costituzionale riguardava la presunta carenza di tutela dell'affidamento in prova qualora sopravvenga un nuovo titolo esecutivo; tuttavia la Corte di Cassazione non è entrata nel merito perché il provvedimento impugnato era interlocutorio e non ricorribile in questa sede.
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale posto a fondamento della questione sollevata dal ricorrente in tema di esecuzione delle pene, ma non valutato nel merito per ragioni di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente come possibile parametro di illegittimità della norma impugnata (tutela della salute), ma non esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento di gravame indicato dal ricorrente (vizio di motivazione per manifesta illogicità); la Corte non ha esaminato il vizio sostanziale perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di impugnabilità della decisione impugnata.
art. 684 cod. proc. pen., secondo comma
Norma che disciplina il differimento provvisorio dell'esecuzione: la Corte l'ha richiamata per qualificare l'ordinanza come provvisoria e interlocutoria, escludendo la possibilità di ricorso per cassazione.
art. 568, comma secondo cod. proc. pen.
Norma che impedisce il ricorso per cassazione avverso provvedimenti interlocutori/provvisori sulla libertà personale; la Corte l'ha invocata come motivo di inammissibilità.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare che il rimedio della cassazione non è previsto per i provvedimenti interlocutori in materia di misura cautelare o differimento, posto che la decisione definitiva sulla libertà personale spetta al tribunale di sorveglianza.
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Citata in relazione alla possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione e alla legittimità della comminazione di sanzione pecuniaria (ammenda) per l'attore che propone ricorso manifestamente infondato o colposo.
Cass. Sez. 1, n. 1750 del 15/04/1994, Rv. 197820
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare il principio consolidato che l'ordinanza di differimento ex art. 684 c.p.p. è provvisoria e non impugnabile in cassazione.
Massime di principio
- I provvedimenti di differimento provvisorio dell'esecuzione adottati ai sensi del secondo comma dell'art. 684 c.p.p. hanno natura interlocutoria e non sono impugnabili in Cassazione; eventuali questioni di merito devono essere proposte davanti al tribunale di sorveglianza.
- Non conviene proporre ricorso per cassazione contro ordinanze provvisorie/d'intervento urgente perché la Corte di Cassazione può dichiararne l'inammissibilità per difetto di impugnabilità, senza entrare nel merito.
- Se si intende sollevare una questione di legittimità costituzionale relativa all'esecuzione della pena, è preferibile attendere un provvedimento definitivo o adottare i rimedi previsti per il giudice competente (tribunale di sorveglianza), onde evitare sanzioni economiche.
- La deduzione di vizi di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) è rilevante solo se proposta contro provvedimenti effettivamente impugnabili; l'errata scelta del rimedio può comportare condanne alle spese e ammende per proposizione colposa dell'impugnazione.
- La giurisprudenza consolidata può impedire che questioni costituzionali siano esaminate in sede di cassazione quando il tipo di provvedimento escluso dalla impugnabilità impedisce l'accesso al giudice di legittimità.
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