Cassazione Civile, Ordinanza n. 04957/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione di rapporti relativi a un immobile adibito a laboratorio fotografico e all’azienda ivi esercitata. In origine l’immobile era condotto in locazione da un imprenditore individuale; in seguito l’azienda fu dapprima concessa in affitto a una seconda soggetto, con clausola che richiamava il subentro nel contratto di locazione dell’immobile, e poi ceduta alla società ricorrente, con previsione di trasferimento dei diritti derivanti da quel contratto di locazione. Dopo ulteriori vicende negoziali, la locazione dell’immobile risultava intestata a un altro soggetto che aveva stipulato un nuovo contratto con il locatore. La società ricorrente agì chiedendo la successione nel rapporto di locazione dell’immobile e la retrocessione in proprio favore del precedente contratto; in appello sosteneva anche che la domanda originaria non avesse ad oggetto il rapporto successivo, ma quello originario, e che il primo giudice avesse pronunciato extra petita. Con il primo motivo in cassazione deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali, lamentando omesso esame delle contestazioni avversarie sulla titolarità del rapporto e contrasto tra motivazione e dispositivo. Con il secondo motivo denunciava ancora violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi all’extra petizione e alla soccombenza, oltre a violazione dell’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente interpretato la domanda originaria come diretta a ottenere la successione nel rapporto di locazione in corso tra il nuovo conduttore e il successore del locatore, e non una domanda diversa; ha quindi escluso il vizio di omessa pronuncia, di extra petizione e di vizio motivazionale. Ha inoltre confermato la correttezza della statuizione sulle spese, perché la domanda relativa al rapporto contrattuale in questione era stata respinta e dunque la soccombenza era stata legittimamente posta a carico della società ricorrente. Alla ricorrente sono state inoltre poste le spese del giudizio di legittimità e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia o di extra petizione è infondata quando il giudice di merito abbia deciso esattamente sulla domanda proposta, come interpretata nel suo contenuto sostanziale.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante richiede un effettivo contrasto o una mancanza della motivazione; non è ravvisabile quando la decisione esprima una ricostruzione logica del petitum e della ratio decidendi.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve essere intelligibile e contenere censure chiare e specifiche; l’oscurità del motivo può condurre a inammissibilità o a una forte limitazione del suo esame.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Quando il motivo non assolve gli oneri di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti, può essere dichiarato inammissibile.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; se la domanda è respinta, la condanna alle spese in favore della controparte è corretta.
art. 2558, terzo comma, c.c.
Nel caso di affitto d’azienda, il subentro nei contratti in corso ha effetti limitati alla durata dell’affitto e cessa con la risoluzione del rapporto e la retrocessione dell’azienda.
art. 36 L. n. 392 del 1978
La cessione del contratto di locazione nell’ambito di trasferimento o godimento dell’azienda richiede gli adempimenti previsti dalla norma; in difetto di prova della comunicazione al locatore e degli ulteriori adempimenti, non può dirsi dimostrata la cessione opponibile.
art. 1380 c.c.
Quando più soggetti vantano diritti personali di godimento sul medesimo bene, il conflitto si risolve in favore di chi ha conseguito per primo il diritto o dispone di titolo di data certa anteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L’importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto è pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la domanda e i motivi di appello vanno interpretati secondo il loro contenuto sostanziale e non secondo letture isolate di singole espressioni; il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice ha comunque deciso sulla domanda effettivamente proposta.
- La qualificazione della domanda è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo se ne sia alterato il senso letterale o sostanziale, o se sia stato violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Nel caso di affitto d’azienda, l’eventuale subentro dell’affittuario nella locazione dell’immobile non opera automaticamente in senso definitivo; occorre verificare il contenuto delle pattuizioni e l’eventuale cessazione degli effetti al venir meno dell’affitto di azienda.
- La cessione o successione nel rapporto di locazione dell’immobile utilizzato per l’azienda deve risultare da pattuizioni e comportamenti idonei e, se richiesto dalla disciplina speciale, dagli adempimenti formali nei confronti del locatore.
- Quando il giudice respinge la domanda sostanziale, la condanna alle spese segue correttamente il principio di soccombenza anche se la parte aveva contestato la qualificazione della domanda o la pretesa extra petizione.
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